Opposizione tardiva della persona offesa e poteri del giudice sull’archiviazione (Cass. pen. Sez. II n. 5723 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La persona offesa è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione anche oltre il termine di venti giorni, previsto dall’art. 408, comma 3, cod. proc. pen., purché non sia stato ancora emesso il decreto di archiviazione, avendo tale termine natura non perentoria. L’eccezione sulla tardività dell’opposizione non configura esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, né di una potestà non consentita ai pubblici poteri, rientrando nell’attività tipicamente giurisdizionale di interpretazione delle norme sul procedimento di archiviazione. Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, l’art. 337 cod. proc. pen. richiede solo l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che la presenta, non anche la prova della veridicità di tale dichiarazione, che si presume fino a contraria dimostrazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto l’imputata da uno dei reati ascritti e ha confermato il giudizio di responsabilità per la tentata truffa aggravata, rideterminando la pena previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Secondo l’accusa, l’imputata, in concorso con un’altra persona a lei legata da rapporto di parentela, aveva falsificato due assegni bancari non trasferibili, emessi sul conto corrente di un parente defunto, e aveva tentato di incassarli, ponendo in essere atti diretti in modo non equivoco a trarre in errore la banca e a sottrarre somme destinate all’ente ecclesiastico nominato erede universale. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la tardività dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e la carenza di legittimazione del soggetto che aveva denunciato la truffa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e, comunque, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Suprema Corte procede a una verifica preliminare di ammissibilità, scrutinando separatamente i profili di rito e quelli di merito.

Quanto al primo motivo, la doglianza sulla tardività dell’opposizione all’archiviazione investe l’esercizio di un’attività tipicamente giurisdizionale, ossia l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato e l’interpretazione delle norme che ne disciplinano il procedimento. Non viene quindi in rilievo l’esercizio di alcuna potestà riservata ad altri organi ovvero non consentita al pubblico potere. Sotto il profilo della violazione di legge, l’eccezione è aspecifica, perché non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale, che ha richiamato l’indirizzo secondo cui il termine dell’art. 408, comma 3, cod. proc. pen. non è perentorio: la persona offesa può opporsi, sia pur tardivamente, fintanto che non sia adottato il decreto di archiviazione (Sez. 2 n. 43229 del 07.10.2022, Fiorenza, Rv. 284050). Rientra inoltre nei poteri del giudice valutare la fondatezza dell’archiviazione, a prescindere dalle sollecitazioni della persona offesa.

Anche il secondo motivo è generico, poiché reitera doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con il provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva rilevato che il querelante si era qualificato come presidente e legale rappresentante dell’istituto diocesano, affermando così la propria legittimazione, atteso che l’art. 337 cod. proc. pen. non richiede l’allegazione dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza, né la prova della veridicità delle dichiarazioni rese sul punto, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2 n. 23534 del 18.04.2019, Diaz, Rv. 276663).

Gli ulteriori motivi attengono al merito e introducono in sede di legittimità una rivalutazione non consentita delle risultanze istruttorie. Con argomentazioni immuni da vizi logici, i giudici di merito hanno accertato l’abusiva compilazione dei titoli di credito richiamando le conclusioni del perito, che ha ricondotto alla scrittura dell’imputata le manoscritture di compilazione del nome del beneficiario e dell’importo. Tale falsificazione è stata ritenuta integrativa degli artifizi e raggiri, idonei a indurre in errore l’istituto di credito sulla regolarità degli assegni e sull’effettiva volontà del titolare del conto di disporre i pagamenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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