Sequestro preventivo e preclusione del fumus dopo il rinvio a giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 29226 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa. L’abrogazione di uno dei titoli di reato posti a base della misura non costituisce novum idoneo a superare tale preclusione quando residui un autonomo titolo cautelare. La deduzione del pregiudizio economico e imprenditoriale patito dal terzo interessato non integra un vizio della motivazione, ma semmai conferma la persistenza delle esigenze cautelari. Il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge.

Il Fatto

Nel procedimento per abuso di ufficio e abuso edilizio relativo alla realizzazione di un’opera pubblica, il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo dell’area interessata. Dopo l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, il G.u.p. ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per quel titolo e disposto il rinvio a giudizio per l’abuso edilizio.

La società terza interessata ha chiesto la revoca del sequestro, deducendo la caduta del presupposto principale, l’assenza di elementi sul contributo concorsuale, una determinazione amministrativa favorevole e il pregiudizio economico patito. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l’istanza; il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare. Ricorre per cassazione la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la formazione di una preclusione cautelare sul fumus commissi delicti in presenza di presunti nova. La Corte esclude che alcuno degli elementi indicati integri un fatto nuovo. L’abrogazione dell’abuso di ufficio non ha inciso sull’autonomo titolo cautelare dell’abuso edilizio, la cui fondatezza era già stata apprezzata dalla sentenza di questa Sezione n. 14644 del 13.03.2024, Rv. 286148-01.

Quanto alla determinazione della Commissione del tavolo tecnico e alla delibera di Giunta, la Corte rileva che esse hanno avuto ad oggetto la dichiarazione di interesse pubblico dell’opera, senza sanare gli abusi. Il dato è decisivo: la rivalutazione invocata non trova appiglio in atti che incidono su un piano diverso da quello della legittimità edilizia.

Il principio dirimente viene poi ribadito: in tema di riesame del sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio prelude alla proponibilità della questione sulla sussistenza del fumus, poiché in tali casi opera una preventiva verifica giurisdizionale sul fondamento dell’accusa. La Corte richiama, tra le più recenti, Sez. II n. 2238 del 07.01.2026 e, amplius, Sez. III n. 35715 del 17.09.2020, Riccardi, Rv. 280694-03.

Il secondo motivo, relativo al pregiudizio economico e alla dedotta violazione della doppia devoluzione nel giudizio cautelare, è respinto. Il Tribunale del riesame ha osservato che il sequestro è di tipo impeditivo e che proprio la prospettazione della stasi dei lavori rafforza la valutazione sulle esigenze cautelari. La motivazione è ritenuta ineccepibile.

La Corte ricorda che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non vi rientra la mera illogicità manifesta, come precisato da Sez. II n. 5807 del 18.01.2017, Rv. 269119-01. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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