Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 5962 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. I motivi così formulati devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non è tenuto a rivalutare nel merito la ricostruzione dei fatti quando la motivazione del provvedimento impugnato sia sorretta da corretti argomenti logici e giuridici. Analogo giudizio di inammissibilità va espresso quando il ricorso, sul punto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confronti con le ragioni del diniego. La valutazione di prognosi sfavorevole ai fini della conversione della pena detentiva costituisce giudizio tipicamente di merito, non sindacabile se non scade nell’illogicità.
Il Fatto
La vicenda approda in Cassazione dopo che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 14.06.2024, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., escludendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la conversione della pena detentiva in pecuniaria.
Il condannato propone ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, il diniego dell’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena. Deposita inoltre memoria difensiva con cui ripropone le doglianze.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla constatazione che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile. Il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.
Tali censure devono ritenersi non specifiche ma soltanto apparenti: omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. I giudici del merito, invero, hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive con corretti argomenti logici e giuridici, ritenendo sussistente il delitto.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla rideterminazione della pena, l’ordinanza ne rileva parimenti l’indeducibilità. Il motivo omette di confrontarsi con le ragioni espresse nella sentenza impugnata, ove la Corte di merito ha escluso l’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. alla luce della gravità della condotta, desunta dal numero dei beni sequestrati, di non irrisorio valore, e dai plurimi precedenti penali.
Il terzo motivo, che contesta la motivazione sul diniego di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è dichiarato manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto su argomentazioni logiche e giuridiche ineccepibili: l’assenza di un’occupazione lavorativa, il numero delle merci sequestrate e la negativa personalità dell’imputato, desunta dal certificato del casellario giudiziale.
La Corte sottolinea che si tratta di un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, tipicamente di merito, che non scade nell’illogicità quando la valutazione non si esaurisca nella astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere e gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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