Misure cautelari, obbligo di presentazione e divieto di sindacato nel merito (Cass. pen. Sez. VI n. 22093 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico sulla persistenza delle esigenze cautelari e quello di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata costituiscono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo per vizi logici o giuridici. Il ricorso che opponga a tale valutazione generiche deduzioni, senza specifica confutazione delle circostanze di fatto poste a base del giudizio, è inammissibile. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto. La scelta della misura non coercitiva non richiede la dimostrazione dell’inidoneità di ogni misura meno gravosa, quando il giudice abbia correttamente valutato il compendio indiziario.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 4 novembre 2025, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, in relazione a un reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato. Su appello del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 dicembre 2025, ha riformato la decisione e ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per difetto di motivazione sul pericolo di reiterazione; violazione degli artt. 275, commi 1 e 2, e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per omessa dimostrazione dell’inidoneità di misure meno gravose; vizio di motivazione per mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti e delle esigenze di vita e lavoro.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi si risolvono in una generica contestazione del merito della valutazione cautelare, senza confronto effettivo con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto al primo motivo, la Corte l’ha ritenuto manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, anche in fatto. Il Tribunale aveva fondato il giudizio prognostico su plurime e attuali circostanze: una specifica e grave condotta di resistenza commessa qualche mese prima, la sua correlazione ad altre condotte criminose e un ulteriore episodio tenuto appena dopo l’udienza di convalida. Tale valutazione è risultata esente da vizi logici e giuridici.
Il secondo motivo è stato giudicato generico rispetto al giudizio di adeguatezza della misura non coercitiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’adeguatezza e la proporzionalità operano come parametri di commisurazione delle misure alle specifiche esigenze cautelari, correttamente ritenute ravvisabili nel caso concreto. Non è richiesta, dunque, una dimostrazione analitica dell’inidoneità di ogni misura meno afflittiva.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato generico e manifestamente infondato, sia con riferimento alla prognosi cautelare sia all’adeguatezza della misura. Il ricorso opponeva alla motivazione del Tribunale solo generiche esigenze lavorative del ricorrente, prive di specifica incidenza sul giudizio cautelare.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, con i conseguenti adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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