Concorso tra sottrazione fraudolenta d’imposta e bancarotta per distrazione (Cass. pen. Sez. II n. 47 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 216 e 223 R.D. n. 267/1942 non sussiste concorso apparente di norme, ma concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen. Le due fattispecie, entrambe speciali, non regolano la stessa materia: la norma fiscale tutela l’interesse erariale al buon esito della riscossione coattiva, quella fallimentare l’interesse del ceto creditorio, con differenze strutturali quanto a natura del reato e a elemento soggettivo. È esclusa anche l’applicazione dell’art. 84 cod. pen., per la diversità della trama lessicale degli enunciati. Nel giudizio di legittimità sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca le questioni di duplicazione delle contestazioni rilevano solo se producono distorsione nella tipologia, quantità o valore dei beni sequestrati.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 3 maggio 2024 ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro e per equivalente di beni mobili e immobili, nonché il sequestro impeditivo dell’azienda, nei confronti di una società e dei suoi amministratori.
Il fumus riguardava ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con contestazione all’ente dell’illecito di cui all’art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la duplicazione delle contestazioni, la violazione del principio di specialità tra norme fiscali e fallimentari e l’insussistenza degli elementi soggettivi dei reati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte delimita l’ambito del ricorso, presentato dal legale rappresentante della società ma nell’esclusivo interesse dell’ente. Ne deriva che le vicende concernenti la posizione dei coindagati assumono rilievo solo in quanto incidenti sulla società ricorrente e costituenti presupposto dell’autoriciclaggio contestato. Su questa base si esclude, in primo luogo, la utilizzabilità della consulenza tecnica depositata con la memoria: la produzione documentale in cassazione è ammessa solo se il documento non poteva essere esibito prima e non costituisce prova nuova.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il contrasto di legittimità in ordine al rapporto tra sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta per distrazione. Superando la tesi del concorso apparente, il Collegio aderisce all’orientamento che esclude l’assorbimento reciproco. Le due norme sono entrambe speciali, ma non disciplinano la stessa materia: la fattispecie fiscale è posta a tutela dell’interesse alla riscossione coattiva, quella fallimentare dell’interesse del ceto creditorio al soddisfacimento dei propri diritti. A ciò si aggiungono la diversa natura giuridica, di pericolo la prima e di danno la seconda, e la differenza di elemento soggettivo, di dolo specifico l’una e di dolo generico l’altra, oltre alla diversa configurazione della soggettività attiva.
La norma tributaria è dunque specialissima e non può essere assorbita in quella fallimentare. Ne consegue che nel caso concreto si configura un’ipotesi di concorso formale, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.
Quanto all’asserita duplicazione delle contestazioni di autoriciclaggio, la Corte rileva il difetto di interesse. Nelle misure cautelari reali vengono in rilievo il fumus del reato presupposto, le condizioni di legge per il sequestro e la verifica che quanto sottoposto a vincolo non ecceda il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. Poiché non è contestato alcun eccesso nel quantum, e i provvedimenti hanno tenuto conto della parziale sovrapponibilità degli importi, la questione è estranea alla sede di legittimità. Analogamente si esclude l’insussistenza del reato di autoriciclaggio: pur in presenza di condotte anteriori al fallimento, la portata della misura cautelare resta identica, vertendosi in un’unica complessa operazione delittuosa.
La Corte richiama quindi i principi consolidati in materia di reato eventualmente permanente e di configurabilità dell’art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001, e dichiara inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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