Permesso ex art. 30-ter: motivazione adeguata su collaborazione e periculum (Cass. pen. Sez. I n. 6539 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. nei confronti del condannato per reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. è legittimamente motivato quando il tribunale di sorveglianza dia conto, in modo coerente e completo, delle risultanze dei pareri e delle relazioni in atti, dell’assenza di un percorso di revisione critica del proprio vissuto e del disinteresse per la riparazione del danno. La valutazione sull’impossibilità o inesigibilità della collaborazione e sulla permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici, non per mere divergenze valutative. L’assenza di rilievi disciplinari in espiazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l’avvio, anche embrionale, di un percorso di rivisitazione critica. Il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori quando la decisione, pur resa allo stato degli atti, sia fondata su elementi specifici e concreti idonei a sostenere il diniego.
Il Fatto
Un condannato, ristretto da oltre vent’anni, presentava istanza di permesso ex art. 30-ter ord. pen. Il Magistrato di Sorveglianza di Torino la dichiarava inammissibile; il reclamo veniva rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 15 maggio 2024.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 30-ter ord. pen. Il ricorrente contestava l’omessa motivazione sulla richiesta di riconoscere la collaborazione impossibile o inesigibile, sull’assenza di elementi concreti circa attuali contatti con la criminalità organizzata e sulla valutazione dell’impossibilità di riparare il danno, tenuto conto delle condizioni economiche del condannato. Il Sostituto Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le doglianze, qualificandole come censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, afferiscono in realtà la logicità e la completezza della motivazione. Il ricorso è dichiarato infondato.
Il Collegio rileva che la motivazione del provvedimento impugnato, al di là dell’affermazione relativa alla possibilità di una più approfondita istruttoria, risulta coerente al dato normativo e rende adeguato conto delle ragioni del diniego. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto che la decisione è resa allo stato degli atti, ha fatto puntuale riferimento ai pareri e alle relazioni acquisiti, fornendo risposta coerente a tutte le deduzioni difensive, sostanzialmente reiterate in sede di legittimità.
Quanto alla collaborazione impossibile o inesigibile, la Corte conferma la valutazione negativa fondata sulle note della D.N.A. del 12 giugno 2023 e della Questura di Siracusa del 13 luglio 2022, che evidenziano l’assenza di un effettivo percorso di rivisitazione critica da parte del ricorrente e l’assenza di allegazioni contrarie. Il pericolo attuale di collegamenti con la criminalità organizzata è specificato mediante il rinvio alla nota della D.D.A. di Catania del 10 maggio 2023.
Sul versante della riparazione del danno, la Corte ritiene corretta la valutazione del totale disinteresse dimostrato nel tempo, in assenza di qualsiasi tentativo, anche simbolico, di ristoro. La circostanza che il percorso trattamentale sia privo di rilievi disciplinari non è sufficiente, da sola, a comprovare l’avvio, anche embrionale, di una revisione critica del proprio vissuto.
Infine, in ordine alla personalità del ricorrente, la Corte considera dirimente il riferimento alle violazioni commesse durante un periodo di espiazione in detenzione domiciliare, profilo rispetto al quale la difesa non si confronta. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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