Riparazione per ingiusta detenzione: obbligo di confronto con la sentenza di assoluzione (Cass. pen. Sez. IV n. 21489 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, integra causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo il comportamento dell’istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave; la colpa lieve incide solo sulla misura dell’indennizzo. Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del giudice di cognizione e operare uno specifico confronto con le motivazioni della sentenza di assoluzione, che costituisce necessario e indefettibile punto di riferimento per l’accertamento storico degli elementi fattuali. Può valorizzare le circostanze non escluse nel giudizio di merito, ma non attribuire valenza decisiva a circostanze ivi negate. La motivazione deve inoltre dare conto degli specifici profili di dolo o colpa grave ascrivibili all’istante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 18.12.2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente in relazione alla restrizione della libertà personale patita in regime di arresti domiciliari dal 16.6.2020 al 21.12.2020, in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 512 bis e 416 bis, comma 1, cod. pen. La misura era stata poi sostituita dall’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.12.2023 divenuta irrevocabile il 4 giugno 2024, aveva assolto il ricorrente perché il fatto non costituisce reato, essendo escluso l’elemento soggettivo. Il giudice della riparazione ha invece ravvisato una condotta ostativa nell’aver curato la raccolta e l’invio al Comune di Frascati della documentazione per la stipula dell’atto di acquisto del terreno e per la successiva concessione in sanatoria degli immobili abusivamente realizzati. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. I due motivi sono scrutinati congiuntamente, perché entrambi attengono all’individuazione della condotta ostativa che preclude l’accoglimento della domanda ex art. 314 cod. proc. pen. Il Collegio richiama innanzitutto il principio secondo cui la causa ostativa consiste in un comportamento che abbia concorso a determinare la detenzione con dolo o colpa grave, mentre la colpa lieve rileva solo ai fini della misura dell’indennizzo (Sez. IV n. 2198 del 12/01/2022).

La Corte ribadisce poi che la condotta ostativa deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale — grave leggerezza o macroscopica trascuratezza — o processuale, come l’autoincolpazione o il silenzio consapevole su un alibi (Sez. III n. 28012 del 05/07/2022; Sez. IV n. 4372 del 21/10/2014; Sez. IV n. 34656 del 03/06/2010). Il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi disponibili con valutazione ex ante, per stabilire non se la condotta integri reato, ma se abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Il passaggio centrale riguarda l’obbligo di compiere uno specifico confronto con le motivazioni della sentenza di assoluzione. Il giudice della riparazione può affermare o negare solo ciò che è stato affermato o negato dal giudice di cognizione e non può attribuire valenza decisiva a circostanze da questi escluse, mentre può valorizzare le circostanze non escluse. La sentenza di assoluzione si pone quindi come punto di riferimento indefettibile per l’accertamento storico dei fatti (Sez. IV n. 46469 del 14/09/2018; Sez. IV n. 12228 del 10/01/2017; Sez. IV n. 11150 del 19/12/2014). La Corte richiama sul punto anche Sez. Un. n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, sulla netta distinzione tra l’operazione logica del giudice penale e quella del giudice della riparazione (Sez. IV n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018).

Nel caso concreto la Corte territoriale ha individuato la condotta ostativa nell’attività di raccolta e inoltro della documentazione al Comune di Frascati, ritenendo che essa avesse contribuito a configurare il grave quadro indiziante. Tuttavia la Corte d’appello ha del tutto omesso il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza di assoluzione, limitandosi a dare atto dell’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, senza indicare la piattaforma probatoria sulla base della quale valutare la condotta ostativa. Solo alla luce della pronuncia assolutoria è possibile verificare quali elementi siano stati storicamente accertati e quali esclusi. Inoltre, dalla ricostruzione prospettata non si comprendono quali siano i profili di dolo o colpa grave ascrivibili al ricorrente. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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