Concordato in appello, ricorso per cassazione ammesso solo su vizi del consenso (Cass. pen. Sez. V n. 6566 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, per essere questa non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, preso atto che l’imputato — per il tramite del difensore — aveva rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando col Procuratore generale la pena finale nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, aveva rideterminato la pena così come concordata, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale esaminato circostanze ritenute fondamentali ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva anzitutto che il motivo è esposto in termini del tutto generici e aspecifici. Il rilievo assorbe ogni ulteriore valutazione e sorregge già da solo la declaratoria di inammissibilità.
Il percorso argomentativo si concentra poi sul perimetro delle impugnazioni esperibili avverso la sentenza pronunciata a conclusione del concordato in appello. La Corte richiama il principio affermato da Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo.
Restano invece estranei al vaglio di legittimità i profili relativi ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in una illegalità della sanzione, per essere questa non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
La doglianza proposta nel caso concreto non appartiene ad alcuna delle categorie ammesse: essa non censura il meccanismo di formazione del consenso né il contenuto della pronuncia, ma investe la valutazione dei fatti e il compendio probatorio, profili già coperti dalla rinuncia ai motivi di appello e comunque sottratti al sindacato di legittimità dopo l’accordo raggiunto con il pubblico ministero. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Ne derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, nonché la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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