Inammissibile il ricorso cautelare per motivi in fatto reiterati (Cass. pen. Sez. 2 n. 7252 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili, perché articolati esclusivamente in fatto, i motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, lungi dal confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limitino a reiterare doglianze già esaminate e confutate dai giudici di merito. La Corte di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione né adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute, essendo sufficiente una valutazione prognostica basata su un’analisi accurata della fattispecie concreta. Il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione costituisce pronuncia implicita sull’impossibilità di impiego degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 13 giugno 2025 con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina aggravata.
Con il primo motivo di impugnazione, la difesa lamentava violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. nonché carenza motivazionale in ordine all’univocità degli atti e all’elemento soggettivo, contestando l’idoneità delle dichiarazioni del co-indagato e delle conversazioni intercettate a dimostrare l’intenzione di commettere una rapina. Con il secondo motivo, veniva dedotta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi erano articolati esclusivamente in fatto e proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restano estranei ai poteri della Corte la rilettura degli elementi indiziari e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione. I motivi sono stati qualificati come aspecifici e reiterativi di doglianze già affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l’ordinanza impugnata aveva indicato una pluralità di elementi logico-fattuali — dichiarazioni auto ed etero accusatorie del correo, conversazioni intercettate, verbali di perquisizione e sequestro — idonei a dimostrare gli elementi costitutivi del reato. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato il rinvenimento nell’autovettura di strumenti inequivocabilmente destinati alla commissione della rapina, quali maschere di lattice, fascette da elettricista, guanti da lavoro, piedi di porco, parrucca e scaldacollo, la cui funzione strumentale risultava immediatamente percepibile per modalità e contesto di utilizzo, evidenziando il superamento della soglia degli atti meramente preparatori.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto logica e incensurabile la valutazione del Tribunale circa la proporzionalità della custodia cautelare e l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, considerata la gravità delle condotte caratterizzate da modalità organizzative pianificate, l’assenza di freni inibitori e la peculiare inclinazione a delinquere del ricorrente. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione sussiste a prescindere dalla ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata sull’analisi accurata della fattispecie concreta.
Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.