Rapina lieve aggravata esclude diminuzione sentenza 2024 (Cass. pen. Sez. II n. 6966 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diminuzione di pena per la rapina di lieve entità, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 mediante addizione all’art. 628, primo comma, cod. pen., presuppone che la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, connotino il fatto in termini di ridotta offensività. Il giudizio di particolare gravità delle modalità e circostanze dell’azione è incompatibile con la valutazione di lieve entità e preclude l’operatività della diminuzione. Il riconoscimento delle circostanze aggravanti dell’art. 61, n. 5), cod. pen. e dell’avere agito in più persone riunite integra quel giudizio di particolare gravità. Il ricorso che pretenda la diminuzione in presenza di tale giudizio è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Roma, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis), cod. pen., riteneva l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen. come contestata e rideterminava la pena per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alle modifiche dell’art. 628 cod. pen. conseguenti all’intervento additivo della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Sosteneva che il fatto dovesse essere considerato di lieve entità, essendosi la condotta concretata nell’uso di frasi di scarsa valenza intimidatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa normativa. Con la sentenza n. 86 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della norma, come risultante dal ricordato intervento additivo. Nel ritenere la responsabilità per il reato di rapina pluriaggravata, il giudice di appello ha escluso in radice la possibilità di considerare il fatto di lieve entità.
La Corte d’Appello ha affermato la sussistenza di due circostanze aggravanti: l’avere l’imputato profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, e l’avere agito in più persone riunite. Su questa base ha ritenuto che le modalità e le circostanze dell’azione — parametri espressamente indicati dalla Corte costituzionale ai fini della valutazione della lieve entità — fossero connotate da particolare gravità.
Tale giudizio, osserva il Collegio, appare incompatibile con una valutazione di lieve entità. Il percorso argomentativo del giudice di merito è quindi immune dalle censure: la sussistenza delle aggravanti e la ritenuta gravità delle modalità dell’azione assorbono e superano il parametro della ridotta offensività.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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