Reati societari: querela spetta al legale rappresentante, non al socio (Cass. pen. Sez. II n. 6965 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati contro il patrimonio commessi in danno di una società, il potere di proporre querela spetta esclusivamente al legale rappresentante dell’ente, unico titolare del potere di rappresentanza. Il singolo socio, che pure subisce le conseguenze patrimoniali dell’illecito, è legittimato alla costituzione di parte civile, ma non può validamente presentare querela. Ne consegue che, in difetto di una valida querela, il reato è improcedibile. La carenza di querela è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e il giudice di legittimità ne prende atto anche a fronte della mancata trattazione del tema da parte del giudice di appello.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva dichiarato due imputati colpevoli di truffa aggravata e li aveva condannati alle pene di legge. La sentenza era stata confermata in appello. Entrambi gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione con distinti atti, per il tramite dei rispettivi difensori.
I ricorrenti lamentavano, con unico motivo, che le due querele poste a fondamento del procedimento fossero invalide: la prima era stata poi rimessa, la seconda era stata sporta da un soggetto privo di legittimazione, in quanto mero socio e dipendente della società danneggiata, e non amministratore con poteri di rappresentanza. La doglianza era stata proposta con l’atto di appello, ma la Corte territoriale non aveva speso alcuna motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie i ricorsi sul dedotto difetto di querela. Il primo atto di querela risulta rimesso, circostanza della quale dà atto la stessa sentenza impugnata. Il secondo risulta proposto da un soggetto non legittimato: dalle statuizioni dei giudici di merito emerge che l’autore della querela era socio nonché dipendente della società asseritamente danneggiata, e non anche amministratore con poteri di rappresentanza.
La Corte rileva preliminarmente che il giudice di appello non ha affrontato il tema, pur devoluto con l’atto di appello. Sul punto richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio: nei reati contro il patrimonio in danno di una società il potere di querela spetta al legale rappresentante, mentre i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell’illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile.
Il principio è sostenuto dal richiamo a Sez. II n. 45089 del 10.11.2009 e, più di recente, a Sez. II n. 28267 del 31.05.2023. La linea interpretativa non distingue tra pretesa risarcitoria e pretesa punitiva: il socio può far valere il danno nel processo civile, ma non può attivare la procedibilità del reato.
Da tali rilievi discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato improcedibile per difetto di una valida querela. La soluzione assorbe ogni ulteriore profilo, compresa la denunciata mancanza di motivazione, perché la carenza della condizione di procedibilità prevale su ogni questione di merito.
Nota della Redazione
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