Motivazione apparente e doppia conforme: no alla rivalutazione in fatto (Cass. pen. Sez. I n. 7799 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato. La censura che si confronti direttamente con i dati processuali, anziché con la motivazione della sentenza, attiene al merito e introduce una rivalutazione in fatto preclusa nel giudizio di legittimità. In presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità, le sentenze di merito si saldano tra loro formando un unico corpo motivazionale, da valutare nel suo complesso. Il giudice di merito non è tenuto a motivare sulla recidiva in termini meramente formali: l’apprezzamento va operato in concreto, verificando se la reiterazione sia sintomo effettivo di accentuata riprovevolezza e di maggiore pericolosità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di illecito porto in luogo pubblico di arma, di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895/1967, per aver tenuto un fucile calibro 12, mai ritrovato dopo la fuga e il disfacimento dell’arma. Concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica e reiterata, era stata inflitta la pena di un anno e sei mesi di reclusione, con confisca della munizione in sequestro.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando il mancato espletamento di una perizia sui bossoli calibro 9 rinvenuti il giorno successivo ai fatti, riconducibili secondo la difesa alle armi in dotazione agli agenti; il secondo, per violazione dell’art. 99 cod. pen. in ordine al riconoscimento della recidiva e per eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il primo motivo, osserva, si limita ad auspicare una nuova ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione difformi da quelli del giudice di merito, il quale ha invece esposto con motivazione esente da vizi logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento. La censura, confrontandosi con i dati processuali anziché con la motivazione, non rispetta il paradigma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che impone di desumere il vizio dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorrente aveva sostenuto di imbracciare un bastone, non un fucile, e di essersi dato alla fuga perché uno degli agenti gli aveva puntato contro l’arma ed esploso colpi. La Corte rileva l’incongruità di tale tesi, priva di spiegazione sulla scelta di non dichiarare subito la reale natura dello strumento, e giudica radicalmente incredibile la pretesa reazione degli operanti, sfornita di affidabili ancoraggi oggettivi.

Quanto alla prova ulteriore invocata, la Corte rileva come il ricorso non disarticoli l’architrave del convincimento dei giudici di merito, che avevano giudicato estremamente sospetto l’acquisizione dei bossoli solo dopo diversi anni, in assenza di repertamento e custodia da parte di terzi e di prova sull’epoca e sul luogo dell’asserito rinvenimento. Determinante è il richiamo al principio della doppia conforme: le due sentenze di merito si saldano fino a formare un unico corpo motivazionale, secondo il paradigma di Sez. 3 n. 44418 del 2013 e Sez. 2 n. 37295 del 2019.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il giudice di merito non ha omesso di motivare sull’entità della pena, avendo valorizzato, ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Quanto alla recidiva, la Corte richiama Sez. Un. n. 35738 del 2010: l’apprezzamento va operato in concreto, verificando se la reiterazione sia sintomo effettivo di accresciuta pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale e all’omogeneità tra i fatti. Tale indagine risulta compiuta in modo esaustivo, fondandosi su plurime condanne per reati dolosi anche omogenei, sintomo di radicata indifferenza verso il precetto penale. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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