Riparazione ingiusta detenzione e colpa grave ostativa (Cass. pen. Sez. 4 n. 18 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la valutazione della colpa grave ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. non si identifica con l’accertamento della responsabilità penale, ma concerne la sola convergenza oggettiva della condotta, nel senso che deve verificarsi se il comportamento del richiedente, secondo il parametro del pericolo del quisque de populo, abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, anche solo in concorso con l’altrui errore. Il giudice della riparazione deve stabilire non se determinate condotte integrino reato, ma se abbiano svolto un ruolo sinergico nel trarre in errore l’autorità procedente, potendo rilevare anche le sole frequentazioni ambigue, purché adeguatamente motivate nella loro oggettiva idoneità. L’assenza della causa ostativa è condizione necessaria per il sorgere del diritto all’indennizzo e deve essere accertata d’ufficio dal giudice. In ogni caso, in mancanza di condotta ostativa, deve valutarsi la sussistenza di profili di colpa lieve, rilevante ai fini della quantificazione dell’indennizzo.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta sottoposizione a custodia cautelare presentata da un soggetto, maresciallo in servizio presso la capitaneria di porto, tratto in arresto e sottoposto a misura cautelare per il reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione all’art. 476 cod. pen., per aver sottratto od occultato un atto pubblico, consistente in un processo verbale di accertamento di un’infrazione amministrativa elevato nei confronti del figlio di un esponente di una cosca di ‘ndrangheta. L’istante era stato poi assolto in esito a giudizio abbreviato, con sentenza confermata in appello.
L’ordinanza di accoglimento aveva escluso la sussistenza della colpa grave, ritenendo la condotta dell’istante non ostativa al diritto alla riparazione, in ragione del contenuto dei dialoghi intercettati e delle motivazioni dell’assoluzione. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo vizi di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando nell’ordinanza impugnata una motivazione soltanto apparente. Il giudice della riparazione, dopo aver richiamato gli argomenti dell’assoluzione, si era limitato ad affermare che il contenuto dei dialoghi intercettati e le dichiarazioni dell’istante escludevano profili di colpa, senza condurre alcuna autonoma valutazione della condotta ostativa.
La Corte ha precisato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello di cognizione: l’autonomia riguarda la valutazione dei fatti, non il loro accertamento. La sussistenza del dolo o della colpa grave non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia escluso o dichiarato non provate. Il giudice della riparazione deve invece verificare se il comportamento tenuto, pur inidoneo a fondare la responsabilità penale, abbia contribuito a creare l’apparenza della fondatezza delle accuse, ponendosi come fattore condizionante dell’evento “detenzione”.
Quanto alla nozione di colpa ostativa, la Corte ha richiamato il principio per cui essa ricorre quando la condotta, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, abbia determinato una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Tale nozione non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola convergenza oggettiva della stessa secondo il parametro del pericolo del quisque de populo.
La Corte ha inoltre affermato che l’assenza della causa ostativa deve essere accertata d’ufficio, indipendentemente dalla deduzione della parte, sicché il Ministero ben può dedurre con il ricorso per cassazione i vizi inerenti a tale necessario accertamento, anche prescindendo dagli argomenti spesi dinanzi al giudice della riparazione. Il giudice del rinvio dovrà valutare se i contatti con l’esponente della cosca e il conseguente interessamento presso i colleghi, seppur inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale, integrino condotta ostativa o comunque profili di colpa lieve, rilevanti per la quantificazione dell’indennizzo. L’ordinanza è stata conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione