Continuazione: motivazione dettagliata per aumenti prossimi al massimo (Cass. pen. Sez. VI n. 31854/2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione sulle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto per vizi logico-giuridici della motivazione. Il diniego è adeguatamente motivato quando siano indicate le ragioni ostative e gli elementi ritenuti preponderanti, senza necessità di esaminare ogni deduzione difensiva. Nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave e rendere riconoscibili gli aumenti riferiti ai reati satellite; l’intensità dell’onere motivazionale dipende, tuttavia, dalla loro entità concreta e dalla proporzione richiesta dall’art. 81 cod. pen. Un aumento esiguo può escludere l’abuso del potere discrezionale, mentre una quantificazione prossima al massimo richiede una giustificazione specifica e dettagliata.
Il Fatto
La corte territoriale aveva rideterminato le pene inflitte a tre imputati, dopo la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio. Due ricorrenti contestavano il diniego delle attenuanti generiche, il mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la motivazione degli aumenti applicati per la continuazione.
Il terzo ricorrente censurava la conferma della pena base, superiore al minimo edittale, nonostante il comportamento collaborativo e la rinuncia agli altri motivi di appello. Contestava, inoltre, l’assenza di una motivazione specifica sugli aumenti per la continuazione, pur ridotti rispetto al primo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione considera manifestamente infondate le doglianze sulle attenuanti generiche. Richiamando Sez. 3, n. 28535 del 2014, Sez. 2, n. 3896 del 2016 e Sez. 6, n. 34364 del 2010, ribadisce che il giudice non deve valutare espressamente ogni elemento prospettato dalla difesa. È sufficiente indicare le circostanze ostative ritenute decisive. Il riconoscimento delle attenuanti presuppone, inoltre, elementi positivi capaci di incidere sull’entità del reato o sulla capacità a delinquere, secondo Sez. 2, n. 9299 del 2018.
Quanto alla continuazione, la Corte applica i principi di Sezioni Unite n. 47127 del 2021 e Sezioni Unite n. 7930 del 1995. Il giudice deve indicare il reato più grave, la relativa pena base e gli aumenti riferibili ai reati satellite. L’onere motivazionale non risponde, però, a criteri astratti e predeterminati. Deve consentire il controllo sulla proporzione tra le pene e sul rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen., evitando un surrettizio cumulo materiale. Una motivazione analitica è necessaria soprattutto quando la determinazione si avvicina al massimo edittale.
Nel caso esaminato, il diniego delle attenuanti risultava sorretto dall’assenza di elementi favorevoli, dalla mancata resipiscenza, dal carattere soltanto parziale della confessione e dalla gravità oggettiva dei reati. Anche gli aumenti per la continuazione erano modesti e inferiori a quelli applicati in primo grado. La loro esiguità, valutata rispetto al numero e alla natura dei reati, escludeva un abuso della discrezionalità prevista dall’art. 132 cod. pen., in conformità a Sez. 6, n. 44428 del 2022.
Per il terzo ricorrente, la pena base relativa all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 era stata fissata in tre anni e otto mesi di reclusione. Per i sette reati fine previsti dall’art. 73 del medesimo decreto erano stati applicati cinque mesi complessivi. La pena base non era prossima al medio edittale, da calcolare secondo il criterio richiamato da Sez. 3, n. 29968 del 2019, mentre gli aumenti erano tanto contenuti da escludere arbitrarietà. Tutti i ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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