Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e manifestamente infondati su ricettazione e recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 7849 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso con il quale si deduca la maturazione della prescrizione attribuendo alla ricettazione una pena edittale massima diversa da quella di otto anni di reclusione stabilita dall’art. 648 cod. pen. La mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo intrinsecamente, per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche estrinsecamente, quando le censure, non correlate alla complessità della motivazione impugnata, omettono di svolgere la funzione di critica argomentata. Le doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione del fatto sono estranee al sindacato di legittimità. In tema di circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi; sulla dosimetria della pena l’onere motivazionale può essere assolto con il richiamo agli elementi decisivi o con espressioni come “pena congrua” o “pena equa”.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per ricettazione e altri reati, con riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 28.03.2024, ha confermato la decisione.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la maturazione della prescrizione, violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 640, 641, 133, 99 e 62-bis cod. pen., oltre alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha rilevato anzitutto la manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione. Il ricorrente aveva calcolato i termini attribuendo alla ricettazione una pena edittale massima di sei anni, mentre l’art. 648 cod. pen. commina la reclusione fino a otto anni: il presupposto del calcolo era dunque errato.
Quanto agli altri motivi, la Corte ha osservato che essi sono privi di concreta specificità e, insieme, manifestamente infondati. La specificità dei motivi, si legge, va valutata non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni addotte, ma anche estrinsecamente: quando manca correlazione tra la complessità della decisione impugnata e le censure prospettate, queste non assolvono la funzione di critica argomentata.
Le doglianze sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica mirano, secondo la Corte, a una rivalutazione delle fonti probatorie o a un’alternativa ricostruzione del fatto, senza individuare travisamenti decisivi delle emergenze processuali: prospettive estranee al sindacato di legittimità.
Sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a un congruo riferimento a quelli negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. Sulla dosimetria, l’onere motivazionale è assolto con il richiamo agli elementi decisivi o con formule quali “pena congrua” o “pena equa”, specie se la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
In ordine alla recidiva specifica e infraquinquennale, è sufficiente l’esame in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., del presupposto formale e di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere. I giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del convincimento con corretti argomenti logici e giuridici, richiamando Sez. II n. 46437 del 2023, Sez. V n. 44659 del 2021 e Sez. II n. 28703 del 2013. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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