Inammissibile il ricorso reiterativo dei motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. II n. 8018 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado. La doglianza così prospettata non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata, che il ricorrente non può ignorare, e solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico determinato. In presenza di una c.d. doppia conforme, la genericità dei motivi impedisce alla Corte di sindacare le valutazioni di merito, adeguatamente e logicamente motivate. È inoltre ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti, avendo le due norme differente obiettività giuridica. Non è consentito in sede di legittimità riproporre una lettura alternativa del merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 07.05.2024, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a esito di giudizio abbreviato condizionato. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di estorsione e di turbata libertà degli incanti, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere indotto il soggetto coartato alla libertà di autodeterminazione, con l’intervento di un terzo, in relazione a un immobile posto in vendita all’asta.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali ha dedotto vizi di motivazione per mancata acquisizione di perizia trascrittiva, mancato riconoscimento del concorso apparente di norme, mancata assoluzione per un episodio e insussistenza dell’aggravante, contestando infine la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Il ricorrente ha richiamato i principi delle Sezioni Unite Giordano e della Grande Camera Corte EDU 10.02.2009, Zolotukin/Russia in tema di ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che nel caso ricorre una c.d. doppia conforme, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative di quella di primo grado. I motivi risultano, anche nella formulazione lessicale, del tutto reiterativi di quelli già proposti in appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La Sezione ha ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze. Il ricorso, in tali casi, solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico determinato.
Con riguardo al primo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente si limita a richiamare l’identica istanza formulata in sede di appello, senza confrontarsi con le complessive valutazioni del giudice di secondo grado. Quest’ultimo ha richiamato non solo ragioni di economia processuale, ma anche la marginalità delle captazioni evocate dalla difesa rispetto al corposo e univoco compendio intercettivo. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione rende il motivo aspecifico.
La Corte ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui è ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica: la prima tutela il patrimonio, reprimendo atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione negli atti di disposizione patrimoniale; la seconda protegge la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. Sul punto la motivazione della Corte di appello è apparsa chiara, approfondita e immune da illogicità manifesta.
Quanto ai motivi sul merito e sull’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte li ha ritenuti non consentiti perché del tutto reiterativi, risolvendosi in una lettura alternativa del merito in mancanza di confronto con la motivazione. La Corte di appello ha specificamente ricostruito la condotta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, di testimonianze di terzi estranei e del materiale captativo, chiarendo il coinvolgimento del terzo e la connotazione ambientale dei comportamenti.
Infine, il motivo sulla dosimetria della pena è stato considerato aspecifico, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e i precedenti penali del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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