Confisca di prevenzione: il terzo deve provare la propria titolarità (Cass. pen. Sez. 1 n. 5456 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di prevenzione, la legittimazione del terzo interessato, pure formalmente intestatario del bene, è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale vantata sul bene stesso e non si estende alla contestazione dei presupposti applicativi della misura — quali la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra valore del bene e redditi dichiarati o la provenienza illecita delle risorse — che può essere dedotta esclusivamente dal soggetto destinatario della proposta. Incombe, invece, sull’accusa l’onere di provare, con elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, la fittizietà dell’intestazione, mentre il terzo ha un onere di allegazione diffuso, volto a confutare la tesi accusatoria e a dimostrare di avere sostenuto l’acquisto con risorse lecite proprie o di essere comunque l’effettivo e autonomo disponibile del bene. La relativa prova può essere legittimamente incentrata anche sulla sproporzione tra il valore del bene e i redditi percepiti, accertata con i medesimi criteri utilizzati per il proposto.
Il Fatto
Con decreto del 2025, la Corte d’appello di Venezia, in sede di prevenzione, respingeva l’appello della figlia del proposto e del fratello, ritenuti socialmente pericolosi quali capi di un’articolazione locale di ‘ndrangheta, confermando la confisca di un immobile formalmente intestato alla donna. Il Tribunale aveva disposto l’ablazione sul presupposto che la figlia, pur formale proprietaria, non fosse l’effettiva disponibile del bene, in quanto acquirente priva di risorse lecite sufficienti e residente altrove.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la propria legittimazione a contestare i presupposti dell’ablazione e, con il secondo, la mancata prova della fittizia intestazione, la sussistenza di propri redditi e l’illegittima estensione alla sua posizione del criterio di sproporzione riservato al proposto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, con sentenza in data di deposito 11.02.2026, ha ritenuto il ricorso infondato. In via preliminare, ha richiamato il principio nomofilattico per cui il terzo, nel giudizio di prevenzione, resta tale anche sul piano del rito: la sua legittimazione è limitata alla rivendica dell’effettiva titolarità dei beni, mentre la contestazione dei presupposti applicativi della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza) è riservata al proposto. La doglianza sollevata dal terzo su tali presupposti è stata giudicata sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha precisato l’assetto degli oneri probatori. Spetta all’accusa dimostrare, con indagine rigorosa e basata su elementi gravi, precisi e concordanti, che l’intestazione al terzo sia fittizia e che il proposto abbia conservato la disponibilità effettiva del bene, comportandosi da dominus. Al terzo incombe, invece, un onere di allegazione funzionale al suo interesse difensivo, che si sostanzia nell’onere di confutare la tesi accusatoria e di indicare circostanze fattuali che dimostrino l’acquisto del bene con risorse proprie o la sua esclusiva disponibilità. In tale ambito, la prova può vertere anche sulla capacità reddituale del terzo, valutabile alla stregua dei parametri propri del proposto.
La Corte ha giudicato la motivazione del decreto impugnato congrua e non apparente: la disponibilità dell’immobile in capo al proposto era stata desunta dalla detenzione di tre mazzi di chiavi dell’abitazione, elemento rivelatore di una relazione non occasionale con il bene, mentre la formale proprietaria risiedeva a migliaia di chilometri di distanza, senza aver allegato le ragioni dell’acquisto né aver utilizzato l’immobile in alcun modo. I redditi percepiti dalla ricorrente nel periodo 2015-2020 erano risultati esigui e insufficienti a formare la provvista per l’acquisto del 2018, anche considerando che i redditi del coniuge — sposato solo successivamente — non erano stati documentati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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