Improcedibilità per espulsione rilevabile d’ufficio anche in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 30657 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di improcedibilità dell’azione penale prevista dall’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, in caso di espulsione dello straniero eseguita prima dell’esercizio dell’azione penale e non rilevata, può essere dichiarata dal giudice anche nel corso del giudizio e, in particolare, dalla Corte di cassazione. La lettura estensiva imposta dalla Corte cost. n. 270 del 2019 supera il dato testuale che àncora la preclusione all’emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Il requisito del nulla osta all’espulsione, quand’anche mancante nel singolo procedimento, può essere accertato ex post con una valutazione di merito equipollente, definita figurativa, che tenga conto dei presupposti della sua concedibilità e, in primo luogo, dell’interesse della persona offesa.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era stato espulso dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera, con imbarco eseguito dall’ufficio immigrazione competente. In epoca successiva l’azione penale veniva esercitata con richiesta di decreto penale di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il Tribunale aveva pronunciato condanna e la Corte di appello aveva confermato la decisione. La difesa ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’espulsione, anteriore all’esercizio dell’azione penale, avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio anche dalla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ratio dell’istituto, ricostruita sulla scorta della pronuncia additiva della Consulta. La condizione di procedibilità atipica riflette il diminuito interesse dello Stato alla punizione di chi è ormai estromesso dal territorio, in un’ottica vicina a quella degli artt. 9 e 10 cod. pen., senza configurare alcuna forma di immunità dalla giurisdizione.
La regola nasce da un bilanciamento tra l’esigenza di limitare il rientro dell’immigrato irregolare e la necessità di perseguire i reati commessi nel territorio. Significativa, in questa prospettiva, è la considerazione dell’interesse della persona offesa tra le condizioni ostative al diniego del nulla osta all’espulsione.
Da tali premesse la Corte trae il superamento del dato testuale. La Corte cost. n. 270 del 2019 ha esteso la regola ai reati a citazione diretta di cui all’art. 550 cod. proc. pen., perché sarebbe contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza che l’improcedibilità operi per i reati più gravi e non per quelli di minor disvalore. Gli artt. 469 e 529 cod. proc. pen. consentono inoltre la sentenza di non doversi procedere se l’azione non doveva essere iniziata o proseguita.
Non vi è preclusione per il successivo reingresso, poiché l’art. 649 cod. proc. pen., tramite il rinvio all’art. 345 cod. proc. pen., esclude che l’azione sia impedita dalla sopravvenienza di una condizione di procedibilità. Nella stessa direzione si colloca Sez. I n. 25358 del 2019, che ha riferito la sentenza di non luogo a procedere anche alla fase del giudizio.
Nel caso concreto, dall’esame degli atti, accessibili in presenza di un error in procedendo secondo Sez. Un. n. 42792 del 2001, emerge che al momento dell’esercizio dell’azione il ricorrente era già stato espulso. La Corte precisa che il nulla osta può essere espresso o tacito e che, ove la richiesta del questore manchi, il giudice può verificare che sussistessero le condizioni per assentirlo. Su tali basi dispone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché si formuli la valutazione di merito sul nulla osta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.