Truffa contrattuale istantanea: consumazione al momento dell’ingiusto profitto (Cass. pen. Sez. II n. 8099 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno: il momento consumativo, che segna il dies a quo della prescrizione, coincide con l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto e con il correlativo pregiudizio della persona offesa, da individuarsi alla luce delle peculiarità del singolo accordo. Non integra gli estremi del fatto tipico la successiva erogazione di somme che costituiscono un compenso lecito e che non si correlano causalmente all’artifizio originario. Accertata la consumazione in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione impone la revoca delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva assunto il patrocinio di due clienti danneggiati da un sinistro stradale; nell’incassare l’indennizzo assicurativo aveva omesso di comunicare alle parti offese che la somma a queste ultime erogata sarebbe stata destinata per intero e senza detrazione degli oneri legali. Le persone offese, indotte in errore, avevano emesso tre assegni a favore dell’imputato per euro 65.000,00, incassati il 14 marzo 2011.

Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto consumato il reato alla data del successivo incasso dell’onorario corrisposto dalla compagnia assicurativa, avvenuto il 30 gennaio 2014. La Corte di appello di Napoli, in riforma, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione confermando però le statuizioni civili in favore delle parti civili. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen., con richiesta di revoca delle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La sentenza impugnata non ha fornito alcun argomento per giustificare l’affermazione secondo cui l’incasso dell’onorario non sarebbe stato irrilevante ai fini del momento consumativo. La Corte di appello si era limitata a indicare il termine del 30/11/2004rectius 30 gennaio 2014 — senza disamina delle censure proposte con criteri omogenei a quelli del primo giudice: carenza di motivazione che non può essere colmata invocando una doppia conforme, perché non sono operati riferimenti ai passaggi logici e giuridici della prima sentenza.

Assume rilievo assorbente la fondatezza del secondo motivo. La Corte di cassazione richiama i principi giurisprudenziali sulla delimitazione tra truffa a consumazione progressiva e truffa istantanea, che si perfeziona nel momento in cui l’autore della condotta fraudolenta consegue l’ingiusto profitto con l’altrui danno. È richiamata Sez. II n. 11102 del 14/02/2017, nonché Sez. II n. 20025 del 13/04/2011 e Sez. II n. 18859 del 24/01/2012: la consumazione si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con il passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente.

Nel caso concreto, la condotta tipica consiste nella mancata comunicazione ai clienti che l’indennizzo erogato sarebbe loro spettato per intero, senza detrazione delle spese legali. Il profitto ingiusto è rappresentato dall’incasso dei tre assegni, momento in cui il reato si completa. La successiva erogazione del 30 gennaio 2014 — per prassi negoziale corrisposta a chi ha assunto il patrocinio con separata liquidazione — è collocata fuori del fatto tipico e nulla aggiunge alla fattispecie.

Non pertinente è il richiamo alla truffa contrattuale “a formazione progressiva”, non essendo in presenza di prestazioni che si ripetono nel tempo con effetti dannosi persistenti. Conseguentemente, il reato risulta consumato il 14 marzo 2011 e la prescrizione è maturata in epoca antecedente alla sentenza di primo grado. Ne deriva l’annullamento senza rinvio con riferimento alle statuizioni civili, che vengono revocate ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen.; restano fermigli effetti penali della declaratoria di estinzione, non oggetto di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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