Riesame del sequestro: il vizio logico non è violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 31802/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa in sede di riesame di un sequestro probatorio o preventivo è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo, nonché la mancanza fisica o la mera apparenza della motivazione. Resta invece estraneo al sindacato di legittimità il mero vizio logico di una motivazione esistente, articolata e comprensibile. Le censure di contraddittorietà o manifesta illogicità sono quindi inammissibili quando sollecitano una rivalutazione fattuale dell’apparato argomentativo del tribunale del riesame.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro probatorio nei confronti di più indagati. Il provvedimento riguardava ipotesi di associazione per delinquere, concorso di persone e violazioni tributarie contestate ai sensi degli artt. 416, commi 1 e 2, e 110 cod. pen. e degli artt. 11 e 13-bis d.lgs. n. 74/2000.
Il Tribunale, accogliendo le richieste di riesame, aveva annullato il decreto con due distinte ordinanze. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le doglianze investivano la descrizione delle condotte, la conoscibilità degli addebiti, la motivazione del decreto e la delimitazione dei beni sequestrabili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti stabiliti dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Contro le ordinanze rese in sede di riesame dei sequestri, il ricorso per cassazione non può investire qualsiasi vizio motivazionale. È consentito soltanto quando la censura integri una violazione di legge, sostanziale o processuale.
La nozione comprende anche i casi nei quali il provvedimento sia materialmente privo di motivazione oppure presenti un apparato argomentativo soltanto apparente. Deve trattarsi di una carenza radicale, tale da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice. La Corte richiama, in particolare, le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e le Sezioni Unite n. 5876 del 2004, oltre alle successive pronunce conformi indicate nel provvedimento.
Il mero vizio logico resta invece fuori dal perimetro del controllo. Esso presuppone infatti una motivazione presente, della quale il ricorrente contesta la coerenza o la tenuta argomentativa. Non coincide, quindi, con la motivazione mancante o apparente. Tale distinzione trova conferma anche nella Sez. V n. 35532 del 2010, espressamente richiamata dalla Corte.
Nel caso esaminato, le ordinanze del Tribunale contenevano una motivazione articolata e non apparente. Il ricorso non denunciava una carenza radicale, ma ne contestava la contraddittorietà e la manifesta illogicità. Le doglianze si risolvevano così in rilievi di fatto diretti a ottenere una nuova valutazione delle ragioni poste a fondamento dell’annullamento dei sequestri.
La qualificazione formale del motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. confermava, peraltro, che la censura riguardava il vizio motivazionale e non una violazione di legge deducibile nella materia cautelare reale. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, lasciando ferme le ordinanze che avevano annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio.
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