Concordato in appello ricorso inammissibile se non investe volontà o contenuto (Cass. pen. Sez. II n. 8125 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a conclusione dell’accordo che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la decisione di primo grado infliggendo la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in continuazione con una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con un unico motivo il difensore lamenta la violazione degli art. 110 e 56-629 cod. pen., contestando la sussistenza di sufficienti elementi dimostrativi della partecipazione del ricorrente, a titolo di concorso, nell’episodio estorsivo contestato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare il perimetro dei motivi proponibili contro la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello. Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito dell’accordo, ma può sindacare soltanto i profili genetici e quelli attinenti al contenuto della pronuncia.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Nessuno dei vizi che legittimerebbero l’accesso al giudizio di cassazione è oggetto di doglianza, né risulta rilevabile nella sentenza impugnata. In particolare, non viene in discussione la formazione della volontà di accedere al concordato, né il consenso del pubblico ministero, né una difformità tra l’accordo e il contenuto della decisione.
La Corte osserva, inoltre, che il motivo proposto prospetta la risoluzione di questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a contestare la valutazione degli elementi dimostrativi del concorso, profilo che attiene al merito della responsabilità e che resta estraneo al thema decidendum del concordato.
Quanto alla determinazione della pena, la Corte rileva che eventuali vizi sul punto sono deducibili solo se si traducano in illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso concreto tale profilo non è prospettato.
Consegue la conferma del decisum e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amende, determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Nota della Redazione
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