Nullità assoluta per incidente di esecuzione deciso de plano senza udienza (Cass. pen. Sez. I n. 7358 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Davanti al giudice dell’esecuzione trova applicazione l’art. 666 cod. proc. pen., che regola la forma dei procedimenti celebrati in quella sede, salvo che la procedura de plano sia espressamente prevista come fase preliminare del procedimento camerale. È pertanto affetto da nullità assoluta, rilevabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e d’ufficio in ogni stato e grado, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo de plano, respinga un incidente di esecuzione proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 666 cod. proc. pen. La medesima nullità assoluta e insanabile si configura, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando manchi la fissazione dell’udienza camerale e nessun avviso sia notificato alle parti, così precludendo la partecipazione necessaria del difensore.

Il Fatto

Il condannato aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la declaratoria di non esecutività di un decreto penale di condanna emesso anni prima. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, pronunciandosi quale giudice dell’esecuzione e de plano, aveva rigettato l’istanza con ordinanza.

Avverso quel provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in riferimento agli artt. 171, comma 1, lett. a), 460 e 461 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresentava che il decreto penale non risultava allegato agli atti notificatigli, con la conseguenza che non poteva ritenersi acquisita la conoscenza legale degli atti comunicati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio consolidato: davanti al giudice dell’esecuzione si osserva quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen., disposizione inserita tra le norme generali sull’esecuzione penale, che ha la funzione di regolare la forma dei procedimenti celebrati in quella sede. Fa eccezione il caso in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale. Sul punto la sentenza richiama Sez. I n. 5495 del 1999 e Sez. I n. 1461 del 1996.

Da tale premessa discende che è affetta da nullità assoluta, rilevante ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo de plano, respinga un incidente di esecuzione presentato fuori dai casi espressamente contemplati dall’art. 666 cod. proc. pen. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che non si versava in un’ipotesi compresa nell’alveo applicativo dell’art. 666 cod. proc. pen. e che non era stata fissata l’udienza camerale: nessun avviso era stato notificato alle parti. L’omissione concretizza una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria del difensore ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il difensore non era stato posto nelle condizioni di partecipare all’udienza in cui l’istanza veniva respinta, benché essa fosse fondata su articolate ragioni processuali, prospettate ai sensi degli artt. 171, comma 1, lett. a), 460 e 461 cod. proc. pen., che il giudice non aveva affrontato.

Si configura dunque un vizio insanabile del giudizio esecutivo e del provvedimento che lo conclude. La Corte richiama Sez. I n. 42471 del 2009, secondo cui è affetto da nullità assoluta il provvedimento che respinge un incidente di esecuzione con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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