Reato continuato in executivis: illegittimo l’aumento non riferibile ad alcun reato (Cass. pen. Sez. I n. 8416 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione che ridetermina la pena complessiva deve indicare e giustificare ogni aumento operato sulla pena base. È illegittimo l’aumento inserito nel calcolo complessivo che non sia riferito né riferibile ad alcun reato, perché privo di titolo e di motivazione. L’eliminazione di tale aumento va disposta con annullamento senza rinvio sul punto, quando la rideterminazione non richieda ulteriori accertamenti di merito.

Il Fatto

Il Tribunale, provvedendo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., aveva accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a più condanne riportate dal ricorrente, giudicate con sentenze dello stesso Tribunale divenute irrevocabili in date diverse. All’esito degli aumenti sulla pena base, il giudice dell’esecuzione aveva determinato la pena finale in anni cinque di reclusione ed euro 3.550,00 di multa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 648, 649 e 671 cod. proc. pen. e vizi della motivazione: la pena base per il reato più grave era stata determinata in misura superiore a quella stabilita dal giudicato di cognizione, senza alcuna spiegazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha ritenuto il ricorso fondato. Il provvedimento impugnato aveva correttamente individuato la pena base in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato ritenuto più grave, giudicato con sentenza irrevocabile, con la quale quella stessa pena era stata irrogata per un solo reato, senza aumenti per continuazione.

Subito dopo, però, e prima ancora di dare conto degli aumenti per continuazione relativi ai reati giudicati con le altre sentenze, il giudice dell’esecuzione aveva indicato un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, non riferito né riferibile ad alcun reato, e tuttavia lo aveva poi considerato nel calcolo complessivo della pena.

La Corte ha qualificato tale operazione come illegittima: l’aumento, privo di collegamento con alcuna delle condanne poste a base della continuazione, è rimasto privo di titolo e di spiegazione. La sua eliminazione comporta la sottrazione di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa dalla pena complessiva, che viene così rideterminata in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.050,00 di multa.

Il Collegio ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato, rilevando che non risultavano necessari ulteriori accertamenti in sede di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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