Usura ed estorsione concorrono per minacce alla riscossione usuraria (Cass. pen. Sez. 2 n. 17394 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura è descritto dal legislatore secondo uno schema a “due vie”: la fattispecie di pericolo si perfeziona con la sola accettazione della promessa di interessi usurari, mentre la fattispecie di danno si consuma con l’integrale adempimento dell’obbligazione illecita. L’esecuzione della prestazione da parte del debitore assorbe nel reato di danno la fattispecie di pericolo. Anteriormente all’adempimento della prestazione relativa agli interessi usurari è configurabile il tentativo, qualora siano posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi “dare”, fuori dal momento della “promessa”, interessi usurari. I delitti di usura ed estorsione sono alternativi quando la pattuizione usuraria sia stata accettata dalla vittima per effetto di violenza o minaccia, ma concorrono quando le modalità coercitive siano successivamente impiegate per ottenere il pagamento degli interessi usurari; la natura illecita del patto, nullo ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., esclude in radice la qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che presuppone la tutela di una pretesa giuridicamente azionabile.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale, che aveva condannato l’imputato per i reati di estorsione tentata ed usura tentata, commessi in danno di due persone, per prestiti rispettivamente di euro 3.000,00 ed euro 7.000,00. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente deduceva, in sintesi, l’insussistenza del tentativo di usura per assenza di una originaria pattuizione di interessi, vizi di motivazione nella valutazione delle prove, l’assorbimento dell’usura nell’estorsione e la mancata riqualificazione della condotta estorsiva in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio della irretrattabilità della richiesta di trattazione orale, che non spiega effetti sulla riconversione del rito da pubblica udienza a camera di consiglio. Nel merito, ha ricostruito il “tipo” dell’usura come norma a più fattispecie: il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa di interessi usurari (reato di pericolo) e si consuma con l’integrale adempimento dell’obbligazione illecita (reato di danno). Ne consegue che, prima dell’adempimento, è configurabile il tentativo in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi “dare” interessi usurari, come le pressanti richieste di pagamento rivolte alle persone offese.
Quanto alla valutazione delle prove, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito immune da vizi di manifesta illogicità, evidenziando che le censure difensive si risolvevano nella sollecitazione a una diversa lettura del materiale probatorio, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Ha richiamato il costante principio secondo cui il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito.
In relazione al concorso tra i reati, la Corte ha affermato che i delitti di usura ed estorsione sono alternativi quando la pattuizione usuraria è accettata per effetto di violenza o minaccia, ma concorrono quando tali modalità coercitive sono successivamente impiegate per ottenere il pagamento degli interessi usurari. Nel caso di specie, le plurime e reiterate condotte minatorie, finalizzate al pagamento delle somme richieste, giustificavano il concorso.
Infine, la Corte ha escluso la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la condotta era finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto, rappresentato dalla corresponsione di interessi usurari: la nullità del patto sugli interessi, ex art. 1815, secondo comma, cod. civ., esclude in radice la tutela di una pretesa giuridicamente azionabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
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Nota della Redazione
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