Smartphone senza SIM, configurabile il reato del detenuto (Cass. pen. n. 14469/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto previsto dall’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. punisce il detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni. La ricezione di un telefono cellulare integra la fattispecie anche quando l’apparecchio sia privo di scheda SIM, poiché la SIM costituisce un elemento accessorio e non strutturale del dispositivo. L’idoneità ad effettuare comunicazioni è requisito espressamente riferito agli “altri dispositivi”, mentre l’apparecchio telefonico è per sua natura destinato alla comunicazione. La tipicità della condotta non richiede l’immediata capacità operativa del dispositivo né la compresenza di accessori quali SIM, batteria o cavo di alimentazione. Resta distinto il giudizio sull’offensività concreta, che può essere esclusa quando il dispositivo sia privo della propria intrinseca idoneità comunicativa, ad esempio per rottura o difetti strutturali dell’hardware.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto un detenuto dal reato previsto dall’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. perché il fatto non sussiste. All’interno dell’istituto penitenziario erano stati rinvenuti nella sua disponibilità due smartphone privi di scheda telefonica, unitamente a un cavetto USB e al relativo caricabatterie. Il giudice di merito aveva ritenuto che l’assenza della SIM impedisse di qualificare gli apparecchi come dispositivi concretamente idonei ad effettuare comunicazioni.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione sostenendo che la norma incriminatrice distingue la ricezione dall’utilizzazione del dispositivo e che, ai fini della prima condotta, è sufficiente l’indebita disponibilità di un apparecchio telefonico. Evidenziava inoltre che gli smartphone possono effettuare comunicazioni attraverso connessioni internet, Wi-Fi, Bluetooth o altri dispositivi utilizzati come router, indipendentemente dalla presenza di una SIM fisica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto la struttura dell’art. 391-ter cod. pen., rilevando che la disposizione contempla più condotte alternative. Per il detenuto sono autonomamente punite sia la ricezione sia l’utilizzazione del dispositivo. La scelta della congiunzione disgiuntiva comporta quindi che il reato possa essere integrato anche quando l’apparecchio ricevuto non sia stato effettivamente utilizzato per comunicare, anticipando la tutela dell’effettività della detenzione carceraria.
La Corte affronta poi il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità circa la necessità che il telefono sia munito di SIM. Aderisce all’orientamento secondo cui la locuzione normativa distingue l’“apparecchio telefonico” dall’“altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”. L’idoneità comunicativa costituisce caratteristica connaturata al primo e requisito espresso soltanto per la seconda categoria. Non è quindi corretto subordinare la tipicità della ricezione di un telefono alla presenza di elementi accessori.
La mancanza della SIM non elimina, inoltre, le potenzialità comunicative di uno smartphone moderno. La Corte richiama la possibilità di utilizzare e-SIM, collegamenti Wi-Fi, Bluetooth, hotspot o reti messe a disposizione da altri dispositivi. L’immediata possibilità di connettersi alla rete non costituisce dunque elemento costitutivo della fattispecie. Diversa è l’ipotesi in cui il dispositivo sia strutturalmente inidoneo alla comunicazione, ad esempio perché rotto o privo di componenti hardware essenziali: tale profilo attiene al giudizio di offensività concreta affidato al giudice di merito.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva fondato l’assoluzione esclusivamente sull’assenza della SIM, attribuendo a tale elemento un rilievo che la norma non prevede. La Cassazione ritiene quindi erronea la ratio decidendi, annulla la sentenza e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.