Concorso nel reato di resistenza anche per il passeggero in fuga (Cass. pen. Sez. VII n. 8477 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde di concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 cod. pen., anche il soggetto che, dopo aver commesso un furto con altre persone, si trovi a bordo di un’autovettura condotta da altri e con questa si dia alla fuga a seguito dell’intervento della polizia giudiziaria. Il passeggero che manifesti la scelta di sfuggire alla cattura accetta di condividere ogni possibilità offerta dal mezzo, idoneo a riuscire nell’intento. L’accordo, anche solo implicito, tra i partecipi per tenere le ulteriori condotte necessarie a sottrarsi all’inseguimento integra il vincolo concorsuale, a prescindere da chi abbia materialmente condotto il veicolo.

Il Fatto

Il ricorrente, passeggero di un’autovettura condotta da un altro soggetto, era stato condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima, insieme al conducente e a un terzo uomo, aveva commesso il furto di un portafoglio. All’arrivo degli operanti, i soggetti si erano dati a una spericolata fuga con l’auto, inseguiti dalla polizia giudiziaria; il terzo uomo riusciva a dileguarsi e non veniva più rintracciato.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19.04.2024, aveva confermato la condanna, respingendo la doglianza della difesa secondo cui il ricorrente, semplice passeggero, non avrebbe posto in essere la condotta di resistenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, reiterando la censura sull’affermazione di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva legittimamente rigettato la doglianza difensiva, osservando che tutti i partecipi avevano poco prima commesso il furto e che l’imputato doveva ritenersi concorrente nella condotta di resistenza.

La Corte ha ribadito che la condotta di resistenza consisteva nel darsi a spericolata fuga con l’autovettura, inseguiti dagli operanti. A prescindere da chi avesse condotto il veicolo, sussisteva tra i partecipi un accordo, quantomeno implicito, per tenere le ulteriori condotte necessarie a sfuggire all’inseguimento della polizia.

La motivazione è stata giudicata non illogica e conforme al principio per cui risponde di concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il soggetto che, dopo la commissione di un furto con altre persone, si trovi a bordo di una vettura da altri condotta con la quale si ponga in essere la fuga a seguito dell’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 25446 del 02/05/2013, Errini, Rv. 255474 – 01).

La Corte ha richiamato anche il principio secondo cui concorre nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. pure il passeggero che, avendo manifestato la scelta di sfuggire alla cattura con l’auto, con tale decisione abbia accettato di condividere ogni possibilità offerta dal mezzo, in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982 – dep. 07/05/1983, Moretti, Rv. 158908 – 01).

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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