Rapina dolo sopravvenuto nesso violenza impossessamento Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 4592 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina, l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 628 cod. pen. può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta, né che la violenza sia posta in essere al fine specifico di sottrarre i beni. È, infatti, sufficiente che l’agente realizzi la sottrazione anche semplicemente sfruttando, in maniera consapevole, la violenza posta in essere per altre finalità, profittando della impossibilità di difendersi e di reagire della vittima. Il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare sul mancato accoglimento di istanze improponibili per genericità o manifesta infondatezza, essendo inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello. Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice valorizzi un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente, come l’estrema gravità del fatto.
Il Fatto
Con sentenza del 23/07/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per i reati di rapina pluriaggravata, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 22/04/2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia, riducendo la pena ad anni quattro, mesi nove e giorni quindici di reclusione ed euro 2.183 di multa. L’imputato, condannato per aver partecipato, unitamente ad altri, ad un’aggressione ai danni di una persona offesa, sottraendole denaro e un cellulare dopo averla minacciata e colpita con spranghe e coltelli, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando i motivi di doglianza. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha preliminarmente rilevato come la Corte territoriale avesse motivato sulla questione della sussumibilità del fatto nel reato di rapina, ritenendo non credibile la versione degli imputati secondo cui l’azione era finalizzata solo a una spedizione punitiva. L’impossessamento era avvenuto senza soluzione di continuità con la violenza, in casa e durante il pestaggio in strada, smentendo l’assunto dell’autonomia tra i due eventi.
Nel merito, la Corte ha affermato il principio per cui l’art. 628 cod. pen. richiede esclusivamente che la sottrazione avvenga “mediante violenza o minaccia”, senza esigere che la violenza sia preordinata al fine di sottrarre. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 90049 del 2023; Sez. 2, n. 3116 del 2016), ha ribadito che l’elemento psicologico della rapina può essere integrato dal dolo concomitante o sopravvenuto, essendo sufficiente che l’agente sfrutti consapevolmente la violenza per impossessarsi dei beni della vittima.
La Corte ha poi dichiarato il secondo motivo inammissibile perché nuovo, essendo stata la questione dell’attendibilità della persona offesa sollevata solo in sede di legittimità, e, comunque, aspecifico, non essendo sindacabile la valutazione di merito circa i contrasti testimoniali e l’attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 51604 del 2017). Ha inoltre escluso la decisività della presunta discrepanza tra le dichiarazioni della vittima e i referti medici, ritenendo non illogico che plurimi colpi possano cagionare lesioni lievi.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, ravvisando la logicità della motivazione dei giudici di merito che, dalle dichiarazioni della persona offesa, avevano desunto che tutti gli aggressori fossero armati di coltello. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto reiterativo di una censura già adeguatamente motivata in appello, richiamando il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un solo elemento prevalente (Sez. 2, n. 23903 del 2020; Sez. 3, n. 28535 del 2014).
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