Lavoro di pubblica utilità, richiesta ammissibile anche in udienza di appello (Cass. pen. Sez. II n. 10343 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, perché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità secondo la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), è necessaria una richiesta dell’imputato. Tale istanza non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi, ma può intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame. L’omesso esame della richiesta così proposta da parte del giudice di appello determina l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla pena sostitutiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione di sanitari ed elettrodomestici di provenienza illecita, oggetto di precedente furto, per un valore superiore a centomila euro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, riguardanti la prova della responsabilità, la ritenuta esclusione della buona fede, la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata, la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché incauto acquisto e, da ultimo, il diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

La questione centrale sottoposta al giudice di legittimità attiene alla sorte della richiesta di pena sostitutiva avanzata dall’imputato nel giudizio di appello con apposito motivo nuovo e ribadita all’udienza di trattazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi quattro motivi. Quanto alla prova della responsabilità, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza gravata, che valorizzava il riconoscimento della merce da parte dei responsabili della persona offesa e la presenza dei talloncini della ditta derubata. Del pari generico il motivo sulla buona fede: la fattura di acquisto, prodotta tardivamente, era priva di firma e timbro, non pagata, riferita a merce non corrispondente per qualità, con una ditta che non commerciava nei beni in questione.

Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso l’ipotesi lieve di ricettazione con valutazione di merito non manifestamente illogica, fondata sul valore cospicuo dei beni emerso dalle prove. Manifestamente infondato è stato giudicato anche il quarto motivo, poiché l’accertamento del dolo escludeva ogni qualificazione più favorevole del fatto in un reato meno grave.

La Corte ha invece reputato fondato l’ultimo motivo. In tema di sanzioni sostitutive, ha richiamato il principio secondo cui la richiesta dell’imputato, pur non necessaria con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi, deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame, richiamando sul punto Sez. II n. 12991 del 01.03.2024, Generali, Rv. 286017. Nel caso concreto la richiesta era stata oggetto di apposito motivo nuovo e all’udienza di trattazione era stata depositata la disponibilità manifestata dal responsabile dell’ente presso cui il lavoro sarebbe stato svolto.

Non avendo la Corte di appello mostrato di aver esaminato l’istanza, la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla pena sostitutiva, davanti ad altra sezione della Corte di appello di Bari, con definitivo accertamento della responsabilità nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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