Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 22314 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indichi i vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ. e le norme di volta in volta asseritamente violate, limitandosi a inserirle nella rubrica del motivo senza svilupparle nell’argomentazione. Parimenti inammissibile è il ricorso che, fondandosi su atti e documenti del giudizio di merito, non li individui in modo specifico ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., omettendo di trascriverne o riassumerne il contenuto, di indicarne la fase di produzione, il fascicolo di appartenenza e l’indicizzazione. È inoltre inammissibile la censura che, prospettando la falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., non individui il ragionamento presuntivo ritenuto irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, risolvendosi in un inammissibile sindacato sulla valutazione del materiale probatorio. La questione non proposta davanti al giudice del rinvio è nuova e come tale non deducibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. promossa da una creditrice per la dichiarazione di inefficacia dell’atto con cui, nel maggio 2012, il debitore aveva ceduto alla moglie crediti verso terzi nascenti da una pronuncia della corte di merito. Il credito della attrice trovava titolo in una sentenza di condanna del debitore per il reato di calunnia, con riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile.
Dopo il rigetto in primo grado, per difetto di prova della cessione, e la conferma in appello con diversa motivazione, questa Corte, con una precedente ordinanza di cassazione con rinvio, aveva affermato che l’azione revocatoria non richiede necessariamente la produzione dell’atto dispositivo, potendo la cessione provarsi in qualsiasi modo, compresa la comunicazione al debitore ceduto o la condotta di non contestazione. La corte di rinvio, in accoglimento del gravame, aveva quindi dichiarato l’inefficacia della cessione. Avverso tale sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla definizione dell’ambito della controversia, richiamando il principio già affermato nella precedente ordinanza di rinvio: oggetto dell’azione ex art. 2901 cod. civ. è la sola dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale, sicché, se l’atto risulta provato in altro modo, non è necessaria la produzione del documento che lo contiene. La comunicazione al debitore ceduto non rileva ai fini del perfezionamento della cessione, ma solo per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento e risolvere l’eventuale conflitto tra cessionari.
Quanto al credito risarcitorio, trattandosi di obbligazione nascente da illecito e non da fonte contrattuale, la Corte ne individua l’insorgenza con riguardo alla data di realizzazione dell’illecito, e non a quella del suo accertamento giudiziale. Su tali basi il giudice del rinvio era stato incaricato di stabilire se la cessione presentasse natura gratuita o onerosa.
Nel giudizio di legittimità la Corte rileva che il primo motivo — con cui si deduce il difetto di interesse ad agire — è inammissibile perché formulato senza l’indispensabile riferimento ai vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ. e alle norme violate, e perché la questione è nuova, non essendo stata proposta davanti al giudice del rinvio. Il ricorso difetta altresì della corretta individuazione dei documenti su cui le censure si fondano, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente deve trascriverne o riassumerne il contenuto, indicare la fase di produzione, il fascicolo e l’indicizzazione, secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019.
Analogo destino seguono il secondo e il quarto motivo, privi dell’indicazione del vizio dedotto e delle norme violate, oltre che generici e assertivi. Quanto al motivo sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, la Corte osserva che il profilo dell’anteriorità del credito è ormai coperto dal giudicato, essendo stato affermato in via definitiva nel giudizio di rinvio; l’eventuale contestazione avrebbe dovuto formare oggetto di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., rimedio non esperito.
Sulla censura relativa alla presunzione di conoscenza del pregiudizio da parte del coniuge, la Corte ricorda che il vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. è deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. solo se il ricorrente individui il ragionamento presuntivo ritenuto irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie la doglianza è generica e si traduce in un inammissibile sindacato sulla valutazione del materiale probatorio. Anche il motivo sulle spese risulta inammissibile per difetto di interesse e per sovrapposizione con i vizi già rilevati. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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