Trust autodichiarato di garanzia: natura gratuita e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. 3 n. 20425 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria di un atto di destinazione a un trust autodichiarato di garanzia dei creditori del disponente, l’atto istitutivo ha natura gratuita e non è equiparabile a una cessio bonorum, atteso che l’effetto segregativo non si realizza automaticamente ma richiede che il debitore conferisca ai creditori un espresso mandato a liquidare i beni e a soddisfarsi sul ricavato. Ne consegue che, nell’azione revocatoria ordinaria, il trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, mentre il singolo beneficiario è litisconsorte necessario solo ove il passaggio dei beni sia stato realizzato a suo favore a titolo oneroso. L’estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie, sicché, trattandosi di atto gratuito, non rileva l’elemento soggettivo del destinatario ma solo la consapevolezza del disponente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (scientia damni).
Il Fatto
Il tribunale adito, accogliendo la domanda revocatoria proposta da alcuni creditori, dichiarava l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto con cui la debitrice aveva istituito un trust in cui erano confluiti tutti i suoi beni mobili e immobili, con scopo di garanzia per i creditori, essendo il trust di natura gratuita e il credito di natura antecedente. La corte di merito, rigettando l’appello principale, confermava la decisione, ritenendo i motivi in parte inammissibili per genericità e in parte infondati, e accoglieva solo parzialmente l’appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese di lite. Avverso tale sentenza la disponente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la carenza di legittimazione passiva del trust e la natura onerosa dell’atto, nonché la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi in quanto connessi, li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto alla prima censura, la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva individuato nel trustee la società convenuta e indicato le ragioni giuridiche della vocatio in ius dei soli settlor e trustee, sul rilievo che il litisconsorzio dei beneficiari si rende necessario solo allorché l’atto di conferimento sia a titolo oneroso.
Nel merito, la Corte ha ribadito che oggetto primario della domanda di revocatoria non è il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori. La segregazione del patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti per via negoziale, anche se finalizzati alla costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e alla realizzazione della par condicio creditorum, determinano comunque una lesione della garanzia patrimoniale generica, impedendo al creditore del disponente il diritto di espropriare direttamente i beni, con conseguente sussistenza dell’eventus damni.
Con riferimento ai legittimi contraddittori, la Corte ha affermato che nell’azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l’atto di dotazione patrimoniale del trust, il trustee è sempre litisconsorte necessario, non quale legale rappresentante del trust ma come soggetto che dispone dei diritti sui beni in esso conferiti, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente. Il singolo beneficiario, invece, è litisconsorte necessario soltanto ove il passaggio dei beni sia stato realizzato a titolo oneroso a suo favore, ipotesi in cui lo stato soggettivo del terzo beneficiario rileva quale elemento costitutivo della fattispecie.
Quanto alla natura dell’atto, la Corte ha escluso che il negozio istitutivo di un trust di garanzia possa essere genericamente equiparato a una cessio bonorum, poiché l’effetto segregativo che caratterizza quest’ultima non si realizza automaticamente con il trust, non essendo sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, dovendo invece conferire un espresso mandato a liquidare i beni e a soddisfarsi con il ricavato. Per considerarsi a titolo oneroso, il negozio istitutivo deve trovare come contropartita un’attribuzione corrispondente al valore di quanto andato definitivamente a favore del trustee o dei beneficiari, non rilevando i costi di gestione riconosciuti al trustee.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi, non avendo la ricorrente indicato quali istanze istruttorie sarebbero state ignorate e per quali motivi sarebbero state rilevanti. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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