L’adempimento del debito altrui si presume gratuito e la datio in solutum va qualificata secondo la causa concreta (Cass. civ. Sez. 3 n. 16245 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui un terzo adempie un debito altrui, anche mediante datio in solutum, si presume compiuto a titolo gratuito. La qualificazione dell’atto come gratuito o oneroso ai fini dell’azione revocatoria deve avvenire esclusivamente sulla base della causa concreta, non potendo il giudice limitarsi al modello negoziale astratto. L’onere della prova di un concreto, specifico ed effettivo vantaggio patrimoniale in capo al terzo solvens grava sul creditore che ha beneficiato dell’adempimento. In mancanza di tale prova, il creditore che agisce ex art. 2901 c.c. non è tenuto a dimostrare la scientia damni del beneficiario, essendo sufficiente la prova del pregiudizio alle proprie ragioni.
Il Fatto
Una banca, creditrice di una società per un rilevante importo garantito da fideiussioni, conveniva in giudizio i fideiussori e la società beneficiaria, chiedendo la revocatoria dell’atto di datio in solutum con cui i garanti avevano trasferito un immobile alla società. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte d’appello, in riforma, la rigettava qualificando l’atto come a titolo oneroso e ritenendo non provata la consapevolezza del terzo del pregiudizio alle ragioni creditorie. Avverso tale sentenza la banca proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole sulla qualificazione dell’atto e sulla ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha premesso che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza integra un mero errore materiale quando dal contesto sia comunque possibile individuare i soggetti; nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva qualificato l’errore come tale e attivato il procedimento di correzione, rendendo logicamente incompatibile la successiva deduzione di un vizio di nullità.
Nel merito, la S.C. ha ribadito che la qualificazione dell’atto del terzo che adempie un debito altrui deve fondarsi sulla causa concreta, intesa come sintesi degli interessi effettivamente perseguiti dal solvens. Ha affermato che l’atto si presume gratuito, difettando nello schema causale tipico una controprestazione a favore del terzo, e che non sono sufficienti a superare tale presunzione i vantaggi generici, meramente ipotetici o astratti, come la sola qualità di socio o l’esistenza di collegamenti economici con il debitore.
La Corte ha quindi precisato che, in assenza di prova di un concreto vantaggio patrimoniale del terzo adempiente, l’atto si presume gratuito, con conseguente inoperatività del requisito soggettivo della scientia damni.
Tuttavia, nel caso di specie, la corte d’appello aveva congruamente motivato la natura onerosa dell’operazione, valorizzando la contestuale surrogazione nel credito e l’effetto di alleggerimento dell’esposizione debitoria per i soci solutori. Tale valutazione di fatto, non affetta da vizi logici o giuridici, si sottrae al sindacato di legittimità. Le ulteriori censure sulla consapevolezza del terzo si sono risolte in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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