Notifica dell’appello al domicilio del precetto: irrilevanza ai fini dell’art. 330 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 16561 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. nel testo previgente alla legge n. 69/2009, non è inficiata dalla circostanza che la notifica dell’atto sia stata tentata presso il difensore domiciliatario della controparte nel giudizio di primo grado, allorché il procedimento non si sia perfezionato. L’elezione di domicilio effettuata nel precetto ex art. 480, terzo comma, c.p.c. non è idonea a radicare la notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., il cui effetto consegue unicamente all’elezione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza impugnata. In caso di errore non imputabile al notificante, la rinnovazione della notifica può produrre effetti retroattivi solo se la parte provi di aver riattivato il procedimento nell’immediatezza della notizia dell’esito negativo, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c.
Il Fatto
Una società in nome collettivo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società acquirente per il pagamento del prezzo di forniture. L’opposizione della società acquirente era stata accolta in primo grado, con revoca del decreto e condanna della venditrice alla restituzione di somme.
La società soccombente aveva proposto appello, ma la Corte d’appello di Messina lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, rilevando il mancato perfezionamento della prima notifica e l’intervenuta scadenza del termine annuale prima della rinnovazione. Avverso tale sentenza gli ex soci della società estinta hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 330 c.p.c. e la legittimazione ad impugnare quale effetto del fenomeno successorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti. Richiamando le Sezioni Unite n. 6070/2013 e le Sezioni Unite n. 19750/2025, ha affermato che l’estinzione della società non comporta l’estinzione dei crediti, che si trasferiscono ai soci illimitatamente responsabili, né quella dei debiti. Nel caso di specie, la controricorrente non aveva allegato l’estinzione del credito e gli elementi acquisiti erano sufficienti a ritenere il trasferimento in capo agli ex soci.
Nel merito, la Corte ha rigettato i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Ha anzitutto precisato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 3.1.2017, data che determina il decorso del termine annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente alla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis. La prima notifica dell’appello, eseguita il 29.6.2017 presso il difensore domiciliatario in primo grado, non si era perfezionata per l’irreperibilità attestata dall’agente postale. La mera circostanza che il difensore avesse lo studio nel luogo di notifica non integra una delle modalità di perfezionamento previste per le notifiche a mezzo posta.
Quanto alla notifica eseguita presso il nuovo difensore, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato che la nuova elezione di domicilio fosse contenuta nell’atto di notifica della sentenza. Il documento prodotto, rubricato come sentenza con elezione di domicilio, conteneva solo la copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risultava esclusivamente la domiciliazione presso il primo difensore. Gli oneri di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non erano stati assolti. La Corte ha evidenziato che la domiciliazione risultante dal precetto non può produrre l’effetto di cui all’art. 330, comma 1, c.p.c., che consegue unicamente all’elezione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, richiamando i precedenti di legittimità (Cass. n. 1063/2005, Cass. n. 3269/2007, Cass. n. 27527/2014).
Quanto alla sanatoria, la Corte ha escluso che la mera istanza di visibilità del fascicolo telematico possa supplire alla mancata tempestiva proposizione dell’impugnazione, rilevando che il tema non è la conoscenza dell’atto ma la tempestività dell’impugnazione stessa. Infine, ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite sulla rinnovazione della notifica: in caso di errore non imputabile al notificante, la ripresa del procedimento ha effetto dalla data iniziale solo se la parte provi di aver riattivato il procedimento nell’immediatezza, senza superare il limite pari alla metà dei termini ex art. 325 c.p.c. (Sezioni Unite n. 14594/2016; Cass. n. 17577/2020, Cass. n. 34272/2023, Cass. n. 4451/2026). Nel caso di specie, l’appellante non aveva ripreso il procedimento prima dell’ordinanza del 19.1.2018 che fissava il termine per la rinnovazione, sicché il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 330 c.p.c. – Notificazione dell'impugnazione
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto