Azione revocatoria e inammissibilità del ricorso per rivalutazione fattuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 11182 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che, sebbene formalmente denunci la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., solleciti in realtà una rivalutazione delle circostanze fattuali e del materiale probatorio già esaminati dal giudice di merito. La deduzione dell’eventus damni e della scientia damni, quali presupposti dell’azione revocatoria, implica accertamenti di fatto che, se congruamente motivati, non possono essere riesaminati dalla Corte di cassazione. Il sindacato di legittimità non consente di contrapporre alla ricostruzione del giudice territoriale una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie o delle presunzioni.
Il Fatto
Una banca, creditrice di una società, conveniva in giudizio i fideiussori di quest’ultima, proponendo l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso una serie di atti dispositivi con cui i debitori si erano spogliati di diritti reali di godimento su immobili, successivamente conferiti in una società in accomandita semplice. Nel giudizio interveniva altro istituto di credito, che formulava domande di simulazione e, in subordine, di nullità o inefficacia degli atti.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo sussistenti sia il requisito oggettivo del pregiudizio alle ragioni creditorie sia quello soggettivo della consapevolezza del debitore e del terzo di ledere la garanzia patrimoniale.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti censuravano la sentenza impugnata deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ. per l’erronea valutazione dell’eventus damni, sostenendo che i beni conferiti erano produttivi di reddito e che le partecipazioni ricevute avrebbero consentito ai creditori di trovare soddisfazione. Con il secondo motivo, denunciavano la violazione dell’art. 2901 cod. civ. in relazione alla scientia damni, contestando che la consapevolezza del pregiudizio fosse stata desunta da mere presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevandone l’analoga conformazione. Ha evidenziato che entrambi sollecitavano, con assoluta evidenza, una rivalutazione delle circostanze fattuali e del materiale probatorio, attività estranea al sindacato demandato al giudice di legittimità. Le censure, infatti, non prospettavano un vizio di violazione di legge ma contrapponevano alla ricostruzione della Corte territoriale una diversa lettura degli elementi di fatto, come la produttività degli immobili o l’assenza di consapevolezza del pregiudizio.
Tale operazione è stata ritenuta inammissibile, in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore delle controricorrenti e applicando le sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., stante l’abuso dello strumento processuale.
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Nota della Redazione
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