Recidiva reiterata: no alla prevalenza delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. IV n. 9453 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., posto dall’art. 69, comma 4, cod. pen., costituisce una deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento e non trasmoda in manifesta irragionevolezza o arbitrio. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. ne ha travolto la sola parte relativa ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo. Nei reati diversi da questi ultimi il divieto continua a operare, con la conseguenza che le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, confermando la condanna pronunciata dal locale Tribunale, aveva ritenuto la sussistenza del reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen.
Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione sul giudizio di bilanciamento: la Corte territoriale avrebbe negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e sulla recidiva, disattendendo la sentenza n. 94 del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 69, comma 4, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il passaggio centrale riguarda la portata della pronuncia di illegittimità costituzionale invocata dal ricorrente. Secondo la Corte territoriale, l’art. 69, comma 4, cod. pen. impone al giudice un espresso divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
La Consulta è intervenuta sulla medesima disposizione limitatamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo. Tale pronuncia, osserva la Corte, non spiega quindi alcun effetto sul reato ascritto all’imputato, estraneo a quella categoria. Il divieto di prevalenza resta pertanto pienamente operante nel caso concreto.
La Suprema Corte ricorda di essere già stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. La questione è stata ritenuta manifestamente infondata.
La disposizione, argomenta la Corte, è una norma derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento e non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. Essa si riferisce a un’attenuante comune, che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. Nel percorso argomentativo la Corte richiama i precedenti Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024 e Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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