Revocazione per errore di fatto solo se percettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 129 del 05.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, ed essere essenziale e decisivo. Esso deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Integra, pertanto, un inammissibile errore di giudizio la censura che, lungi dall’evidenziare un errore percettivo, solleciti un rinnovato apprezzamento delle valutazioni già compiute.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente del Ministero del Lavoro, aveva chiesto al tribunale l’accertamento del diritto all’esonero dal servizio e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme pensionistiche maturate per effetto del riconoscimento del relativo periodo. La domanda di esonero, presentata ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, era stata rigettata perché all’epoca l’anzianità contributiva minima non era ancora definita, non essendo concluso il riscatto del periodo di laurea.
Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d’appello il gravame, ritenendo sussistente un’ampia discrezionalità dell’amministrazione. La Cassazione, con ordinanza n. 9873/2023, aveva rigettato il ricorso: la parte propone ora revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., lamentando che la Corte avrebbe confuso l’oggetto della domanda — il risarcimento per la mancata concessione dell’esonero — con il suo presupposto, la ricongiunzione contributiva. Il Ministero resiste con controricorso; l’INPS deposita procura per l’eventuale partecipazione alla discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile, non ricorrendo i presupposti dell’istituto invocato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento — Sez. Un., ordinanza n. 20013 del 19.07.2024 — che ha delineato i caratteri dell’errore revocatorio: percezione erronea dei fatti di causa, non concernenza dell’attività interpretativa e valutativa, evidenza assoluta, essenzialità e decisività, riferibilità ai soli atti interni al giudizio di cassazione.
Nel caso concreto non emerge alcun errore dotato di tali caratteri. La doglianza della ricorrente non evidenzia un errore percettivo, ma sollecita un diverso apprezzamento della discrezionalità amministrativa: evenienza che integra, appunto, un errore di giudizio, insuscettibile di censura in sede revocatoria.
Dalla lettura della sentenza impugnata, nel suo tenore complessivo, risulta chiaro che la Corte — al di là di espressioni definibili come un po’ equivoche — nel richiamare il potere discrezionale dell’amministrazione si riferiva all’esonero. Dal contesto fattuale emerge infatti che la ricongiunzione era già stata riconosciuta, ma che ciò non bastava a comprovare la certezza o l’elevata probabilità che l’amministrazione avrebbe concesso l’esonero, essendo essa pur sempre titolare di ampia discrezionalità.
La Corte ha dunque esattamente individuato la domanda. Non vi è stata confusione tra l’oggetto della stessa — il mancato esonero e il relativo risarcimento — e il suo presupposto, la ricongiunzione contributiva; né alcuna omessa pronuncia su detto oggetto, poiché il diritto azionato è stato escluso con riferimento all’esonero. La parte mira, in realtà, a ottenere inammissibilmente un diverso apprezzamento della discrezionalità.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 per compensi professionali oltre alle spese prenotate a debito, e con raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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