Riassunzione del giudizio sospeso e sorte del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 132 del 05.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di primo grado sospeso a norma dell’art. 129 bis disp. att. c.p.c. in attesa dell’esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia riformato la pronuncia non definitiva, il termine semestrale di riassunzione decorre dalla comunicazione della sentenza di legittimità per le parti che vi si sono difese e dalla pubblicazione per le parti rimaste intimate. Tale termine è autonomo e non è subordinato all’esito del giudizio di rinvio, né alla scadenza del distinto termine annuale di riassunzione di quest’ultimo. La mancata riassunzione del giudizio sospeso determina l’estinzione del solo procedimento di primo grado, che compete al giudice di primo grado dichiarare, mentre l’eventuale estinzione del giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. resta riservata al giudice del rinvio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di divisione ereditaria promosso nel 1985 davanti al Tribunale di Lecce, nel quale si innestano le domande di riduzione per lesione di legittima proposte dai figli naturali del de cuius. Una sentenza parziale del 2003 definisce alcuni capi, tra cui gli obblighi di collazione; contro di essa viene proposto appello immediato, con conseguente sospensione del procedimento di primo grado.

La sentenza d’appello è cassata con rinvio dalla Cass. n. 20633/2014. Il giudizio di rinvio non viene riassunto davanti al giudice indicato. Le parti discutono allora se la mancata riassunzione travolga l’intero processo o soltanto la fase di rinvio, e se il giudizio di primo grado sospeso sia stato tempestivamente riassunto. Il Tribunale dichiara l’estinzione; la Corte d’Appello di Lecce conferma; la Cassazione è investita dei ricorsi delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le censure sull’intestazione della sentenza impugnata, ritenendole infondate: l’erronea indicazione di una parte, se l’intero provvedimento consente di individuare i destinatari, non ne comporta la nullità, e l’omessa menzione del difensore è una mera svista emendabile. Richiama sul punto l’orientamento secondo cui la nullità ricorre solo in caso di incertezza assoluta non superabile con la lettura del provvedimento.

Quanto alla composizione del giudice di primo grado, i motivi sono inammissibili. Le disposizioni degli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c., precisa la Corte, non attengono alla costituzione del giudice; le nullità derivanti dalla loro inosservanza vanno fatte valere con i mezzi di impugnazione e il giudice d’appello, anche ritenuta la nullità, deve decidere nel merito. Manca inoltre ogni allegazione sull’influenza concreta della dedotta violazione sull’esito del giudizio.

Nel cuore della decisione, la Corte esamina il rapporto tra l’estinzione del giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. e l’estinzione del giudizio di primo grado sospeso. Rileva che si tratta di vicende distinte: la prima compete al giudice del rinvio, la seconda al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza parziale impugnata.

Quanto al dies a quo del termine di sei mesi, la Corte distingue: esso decorre dalla comunicazione della sentenza di cassazione per le parti che si sono difese in sede di legittimità, ma dalla pubblicazione per le parti rimaste intimate, che non ricevono comunicazione dalla cancelleria e possono conoscere l’evento con l’ordinaria diligenza. La doglianza sulla mancata comunicazione personale è perciò inammissibile, non essendo indicato il grado in cui fu introdotta.

I motivi di merito sul termine sono infondati. L’art. 129 bis disp. att. c.p.c. non prevede alcuna concatenazione tra il termine di riassunzione del giudizio sospeso e quello del giudizio di rinvio: il giudizio di rinvio è fase autonoma del processo. La Corte conferma così la dichiarazione di estinzione del solo procedimento di primo grado, respingendo le censure degli eredi sulla caducazione dell’intera sentenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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