Esibizione ex art 210 cpc solo dopo richiesta ex art 119 tub (Cass. civ. Sez. I n. 262 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente della banca, di colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, di ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Il medesimo diritto non può essere soddisfatto mediante consulenza tecnica d’ufficio contabile quando il cliente non abbia prima formulato la richiesta alla banca e la documentazione riguardi fatti o situazioni posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, che devono essere provati dalla parte che le ha formulate. Il giudice di merito che rigetti l’istanza di esibizione per genericità della richiesta stragiudiziale esprime un giudizio non censurabile in sede di legittimità sul versante motivazionale.

Il Fatto

Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca, domandando la nullità parziale del contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo e la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente contabilizzate. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva rigettato il gravame.

Il ricorrente censura in cassazione il rigetto dell’istanza di esibizione documentale proposta in primo grado, sostenendo che la missiva inviata alla banca prima del giudizio non fosse generica. La controricorrente resiste e propone ricorso incidentale condizionato, lamentando la carenza di legittimazione passiva in relazione a una vicenda successoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla copia della documentazione bancaria trova accesso in sede giudiziale solo se la documentazione è stata precedentemente richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione. Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 9082 del 2023, Sez. I n. 23861 del 2022 e Sez. I n. 24641 del 2021.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato che il correntista non aveva mai richiesto gli estratti conto alla banca ai sensi dell’art. 119 t.u.b. Prima del giudizio, né la consulenza tecnica d’ufficio contabile poteva supplire alla carenza probatoria, trattandosi di fatti posti a fondamento delle domande di parte. Il motivo principale è pertanto inammissibile.

Il ricorrente lamenta altresì un vizio motivazionale. La Corte ribadisce che in sede di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, richiamando Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014, n. 7090 del 2022 e n. 22598 del 2018. Nella specie la Corte distrettuale ha dato conto del proprio giudizio sulla mancata specificazione dei documenti, richiamati con esclusivo riguardo al loro oggetto, con valutazione non censurabile in cassazione.

Quanto al ricorso incidentale condizionato, con cui si deduce violazione dell’art. 111 c.p.c. per asserita carenza di legittimazione passiva, esso resta assorbito perché subordinato all’accoglimento del principale. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente alle spese di legittimità, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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