Aiuti de minimis, soglia applicabile al momento della concessione (Cass. civ. Sez. V n. 289 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell’art. 107 T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio, che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione. Il periodo di tre anni per la verifica del superamento del massimale decorre dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e va valutato su base mobile. Il superamento della soglia fa riacquistare pieno vigore al divieto, che investe l’intera somma. Spetta al giudice di merito accertare, nella singola fattispecie, la ricorrenza di un aiuto individuale conforme al regolamento applicabile ratione temporis.

Il Fatto

Il contribuente, residente nel Comune di Catania nel triennio 1990/1992, chiedeva nel 2007 il rimborso del 90 per cento dell’Irpef e dell’Ilor versata, invocando le agevolazioni per gli eventi calamitosi del dicembre 1990. Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, ricorreva davanti alla C.t.p. di Catania. Analoga istanza presentavano un secondo contribuente omonimo e la di lui coniuge, poi succeduti dai figli.

La C.t.p., ritenendo erroneamente che i due ricorrenti omonimi fossero la stessa persona, riuniva i ricorsi e li accoglieva, riconoscendo il rimborso solo a una delle domande. L’Agenzia delle entrate appellava deducendo l’inesistenza di alcuna connessione soggettiva o oggettiva. La C.t.r. Sicilia, in parziale riforma, riconosceva il rimborso a entrambi i nuclei, escludendo che l’esercizio di attività di impresa ostasse al beneficio e richiamando il regolamento de minimis. Contro tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che imputa alla C.t.r. di non aver separato i ricorsi, è infondato. I provvedimenti sulla riunione o separazione delle cause sono atti di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza e insindacabili in sede di gravame, essendo la valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice davanti al quale i procedimenti pendono (Cass. n. 24496 del 2014). La C.t.r. ha dunque legittimamente deciso entrambi i ricorsi nel merito, emendando l’errore della C.t.p.

Il secondo motivo è fondato. La decisione della Commissione UE n. C(2015) 5549 final ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto che riducono tributi alle imprese in aree colpite da calamità naturali, facendo tuttavia salva l’ipotesi dell’aiuto individuale che, al momento della concessione, soddisfi le condizioni del regolamento applicabile (Cass. n. 12187 del 2023). Spetta al giudice di merito valutare se ricorra tale ipotesi (Cass. n. 30927 del 2019).

Gli aiuti individuali giustificano una deroga al divieto solo se restano sotto la soglia: in caso di superamento il divieto riacquista pieno vigore sull’intera somma (Cass. n. 30651 del 2023). Il triennio di verifica decorre dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e opera su base mobile, secondo i regolamenti n. 69 del 2001, n. 1998 del 2006 e n. 1407 del 2013 (Cass. n. 34686 del 2023).

Quanto al regolamento applicabile, la Corte afferma che va applicato ratione temporis il reg. CE n. 69 del 2001, vigente all’epoca del riconoscimento del beneficio, restando irrilevante il momento della effettiva fruizione. È esclusa l’applicazione retroattiva dei regolamenti successivi, che la prevedono solo per le imprese di trasporto e del settore agricolo; e ciò in coerenza con i principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento (Cass. n. 15689 del 2017).

La C.t.r. non si è attenuta a tali principi: ha valorizzato le dichiarazioni sostitutive dei contribuenti senza precisare il periodo di riferimento e ha considerato legittimo il rimborso senza confrontare l’importo richiesto con le soglie del regolamento applicabile. Il ricorso è pertanto accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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