Doppio datore di lavoro e mancato conguaglio: obbligo dichiarativo (Cass. civ. Sez. V n. 543 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di redditi di lavoro dipendente erogati da più datori di lavoro, sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF quando l’ultimo datore di lavoro non abbia calcolato il conguaglio a debito nel CUD rilasciato al lavoratore. In tale ipotesi non ricorrono i presupposti di esonero contemplati dall’art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, restando l’esonero limitato ai casi di reddito erogato da un solo datore di lavoro e a quelli in cui l’ultimo o il principale datore effettui il conguaglio sugli altri redditi percepiti dal dipendente nei precedenti rapporti. La contestazione che investe la ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e si risolve in una non consentita censura dell’apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF, contestando l’omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente percepiti in un determinato periodo d’imposta. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo da un lato la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento per decorso del termine e dall’altro l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo, per essere stati i redditi certificati dai datori di lavoro mediante i modelli CUD.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione, e li giudica infondati. Quanto al primo profilo, i giudici di merito avevano accertato l’omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta considerato, con la conseguenza che il potere di accertamento era esercitabile entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. Poiché la notifica dell’atto impositivo era intervenuta entro tale termine, nessuna decadenza poteva ravvisarsi.
Sul secondo profilo, la Corte richiama la distinzione tra violazione di legge e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta, mentre la falsa applicazione si realizza nel sussumere la fattispecie concreta in una norma non idonea a regolarla. Non rientra invece nell’ambito del paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, trattandosi di questione rimessa alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità (richiamate Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).
Nel caso concreto la Commissione regionale aveva accertato che la contribuente aveva percepito redditi di lavoro dipendente da due diversi datori e che il secondo datore, non avendo tenuto conto dei redditi erogati dal primo, non aveva operato i conguagli. Ne derivava l’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini della tassazione cumulativa del reddito, della corretta determinazione dell’imponibile e dell’imposta dovuta.
Tale soluzione è confermata in diritto. In presenza di più redditi di lavoro dipendente l’obbligo dichiarativo sussiste quando l’ultimo datore di lavoro non abbia proceduto al calcolo del conguaglio a debito nel CUD emesso nei confronti del lavoratore: in detta ipotesi non ricorrono i presupposti di esonero di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, limitato ai casi di reddito erogato da un solo datore e a quelli in cui l’ultimo o il principale datore effettui il conguaglio con gli altri redditi percepiti, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del medesimo decreto (richiamata Cass. n. 25581/2017). La Corte esclude poi che in sede di legittimità possa essere rimessa in discussione l’esattezza dell’accertamento compiuto dai giudici di seconde cure sulla mancata effettuazione del conguaglio.
Il ricorso è pertanto respinto. Non si provvede sulle spese, non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva, e si dà atto, nei confronti della ricorrente, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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