Omessa distrazione delle spese: correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 5 n. 10545 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, avanzata dal difensore dichiaratosi antistatario, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. Il difensore è legittimato a proporre l’istanza di correzione se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta di distrazione. Poiché il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in situazione di contrasto, sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento emendato, non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., con conseguente esclusione della liquidazione delle spese del giudizio di correzione.
Il Fatto
La società, parte controricorrente in un giudizio di legittimità promosso dall’Agenzia delle entrate, aveva concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31444/2025, aveva accolto le conclusioni della società, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ma aveva omesso ogni pronuncia sulla richiesta di distrazione in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
La società ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo la mancata attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, richiamando il principio per cui, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, purché il difensore ne abbia fatto specifica richiesta nel corso del giudizio, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte ha precisato che la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione esclude la configurabilità di una situazione di soccombenza, poiché l’intervento del giudice non è diretto a comporre un contrasto tra le parti, ma a integrare un provvedimento già emesso. Ne deriva che non si procede alla liquidazione delle spese del giudizio di correzione.
In accoglimento dell’istanza, la Corte ha disposto l’integrazione della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza corretta, con l’aggiunta, dopo le parole “delle spese di lite in favore della parte controricorrente” e “per spese generali, IVA e CPA”, della locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato Paudice Carmine, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.
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Nota della Redazione
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