Contumace appellato e termine lungo: onere di provare l’ignoranza del processo (Cass. civ. Sez. V n. 673 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione proposta dalla parte rimasta contumace nel giudizio di appello tributario, il decorso del termine lungo di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, determina la decadenza dall’impugnazione. La deroga prevista dal secondo periodo della stessa disposizione non opera automaticamente per la sola deduzione della nullità della notificazione: occorre che il contumace alleghi e provi il presupposto di fatto della mancata conoscenza del processo. Se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza si presume iuris tantum ed è l’altra parte a dover dimostrare la conoscenza; se invece la notifica è nulla, si presume la conoscenza e spetta all’impugnante provare, anche per presunzioni, le circostanze positive da cui desumere il difetto di conoscenza anteriore. È inesistente solo la notifica priva degli elementi costitutivi essenziali o restituita al mittente, restando meramente tentata.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento con cui determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo da tassare ai fini IRPEF per l’anno 2010. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando la pretesa impositiva.

La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che rigettava il ricorso originario della contribuente, rimasta contumace in secondo grado. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità del procedimento d’appello per vizio della notificazione dell’atto introduttivo e la conseguente inammissibilità dell’appello erariale per decadenza. L’Agenzia resisteva con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale. Il ricorso risulta notificato a mezzo p.e.c. il 10 novembre 2021, oltre il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 9 settembre 2020. Poiché nel giudizio d’appello la contribuente era rimasta contumace, occorre verificare se ricorra l’ipotesi derogatoria del secondo periodo dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di tenore analogo all’art. 327, comma 2, cod. proc. civ.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, per evitare la decadenza, non basta dedurre la nullità della notificazione, ma occorre allegare, a pena d’inammissibilità, il presupposto di fatto della conseguente mancata conoscenza del processo (Cass. n. 5366/2023, Cass. n. 16080/2022). Si distingue poi tra notifica inesistente e notifica nulla: nella prima la mancata conoscenza si presume iuris tantum, nella seconda si presume la conoscenza e l’onere probatorio grava sull’impugnante (Cass. n. 5133/2018, Cass. n. 1308/2018, Cass. n. 2817/2009, Cass. n. 18243/2008).

La regula iuris delle Sezioni Unite n. 14916/2016 chiarisce che l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale della notifica o quando l’attività sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione, ricadendo nella nullità ogni altra difformità dal modello legale. Restano esclusi i soli casi di restituzione al mittente, in cui la notifica è meramente tentata.

Nel caso concreto, il plico giunse all’indirizzo del difensore domiciliatario e l’addetto al recapito lasciò l’avviso di giacenza previsto dal regolamento postale. Il mancato rinvenimento di tale avviso non integra causa di inesistenza, ma semmai di nullità (Cass. n. 25095/2016, Cass. n. 4151/2020, Cass. n. 5762/2020, Cass. n. 29552/2023). Di fronte a un simile vizio, la contribuente era tenuta a provare di non aver acquisito tempestiva conoscenza del giudizio. Onere non assolto, poiché ella si è limitata ad affermare di aver appreso casualmente della pendenza debitoria, senza indicare quando e come. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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