Rimanenze iniziali e finali: continuità fiscale e onere della prova sui costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 17034 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il principio della continuità di bilancio, sancito dall’art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta che le rimanenze finali di un esercizio costituiscano le esistenze iniziali di quello successivo, senza che ciò precluda all’Amministrazione finanziaria il potere di rideterminare il loro valore in sede di accertamento. La rettifica delle esistenze iniziali di un periodo d’imposta, con conseguente minor costo deducibile, non integra una violazione del divieto di doppia imposizione quando risulti specularmente ridotto il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente, atteso che il divieto opera solo in caso di reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. In materia di onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione ma occorrendo una documentazione di supporto che ne comprovi l’effettivo sostenimento.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2009, ai fini IRES e IRAP, recuperando a tassazione l’importo di euro 510.014,18, relativo a costi di diretta imputazione delle merci in rimanenza che l’Ufficio riteneva non documentati. La rettifica incideva sulle rimanenze iniziali dell’anno 2009, con un minor costo deducibile per la contribuente.
La Commissione tributaria provinciale annullava l’avviso, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, riformando la decisione, confermava il recupero per l’anno 2009. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di continuità dei valori fiscali e del divieto di doppia imposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione del principio di continuità e del divieto di doppia imposizione, la Corte ha richiamato il principio per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali del successivo, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminare il valore delle rimanenze medesime. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, nel confermare la ripresa per il 2009, aveva correttamente considerato la speculare riduzione delle rimanenze finali al 31/12/2008, annullando la ripresa sulle esistenze iniziali del 2008. La Corte ha quindi escluso la duplicazione dell’imposta, evidenziando che il reddito era stato imputato correttamente all’anno 2009, non configurandosi la reiterata applicazione della medesima imposta sullo stesso presupposto.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia e l’omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva espressamente affrontato la questione della riduzione delle rimanenze finali al 31/12/2008, valutando entrambi gli avvisi di accertamento.
Quanto al terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, la Corte ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili. La sola contabilizzazione della spesa non è sufficiente, essendo necessaria una documentazione di supporto che consenta di verificare l’effettivo sostenimento e la correlazione con le merci in magazzino. La Corte ha precisato che la valutazione complessiva dei costi dell’esercizio non può soccorrere quando manchi la prova dell’esistenza dei costi specificamente relativi alle rimanenze.
Nota della Redazione
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