Cartella da controllo automatizzato, notifica e sanatoria dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 677 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 è legittima anche senza preventiva notifica dell’avviso bonario o della comunicazione di irregolarità, ove non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, che lo prevede solo in presenza di tali incertezze. Quanto alla notificazione, i vizi che non integrino la totale mancanza degli elementi costitutivi dell’atto danno luogo a nullità e non a inesistenza, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., in virtù del rinvio operato dall’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973. L’obbligo di motivazione della cartella emessa in base a liquidazione automatizzata può essere assolto mediante mero richiamo alla dichiarazione resa dal contribuente.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava due cartelle di pagamento emesse per il recupero di Iva e altri tributi dovuti per il 2011, emesse ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito di controllo automatizzato. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, escludendo la necessità di avviso bonario o comunicazione di irregolarità e ritenendo generica l’eccezione sui vizi degli atti prodromici.

Con un secondo ricorso la stessa società impugnava l’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle, sostenendo la nullità o inesistenza delle notifiche a mezzo pec e del procedimento. La Commissione tributaria regionale rigettava anche questo appello, rilevando la sanatoria per raggiungimento dello scopo e l’interruzione della prescrizione. La Corte, ravvisata la connessione, ha riunito i due giudizi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’inammissibilità del primo motivo del ricorso n. 1074/2019. In base all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata. Il motivo, invece, prospetta in modo confuso error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi, senza distinguere quale parte della motivazione sia viziata, e censura statuizioni del giudice di primo grado senza confrontarsi con la sentenza d’appello: si tratta di un «non motivo».

Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che aveva accertato la legittimità della cartella emessa ex art. 36-bis. La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza comunicazione di irregolarità, quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre imposto dall’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000.

Il terzo motivo è infondato. La Corte chiarisce che il vizio di notifica a mezzo posta ad opera del concessionario, astrattamente valutato, non è idoneo a determinare l’inesistenza della notificazione, ma al più la nullità. L’inesistenza è configurabile, secondo le Sezioni Unite n. 14916 del 2016, solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali. L’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 consente la notifica diretta da parte del concessionario; il rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l’applicabilità della sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ., salvo decadenza dal potere di accertamento, non dedotta.

Il quarto motivo è inammissibile per le medesime ragioni di confusione argomentativa; nel merito, la statuizione impugnata è conforme ai principi secondo cui l’obbligo di motivazione della cartella emessa in seguito a liquidazione può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione, essendo il contribuente già a conoscenza dei dati.

Quanto al ricorso n. 17294/2019, il primo motivo è in parte inammissibile — perché i vizi delle due cartelle già impugnate col primo ricorso non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto successivo — e in parte infondato, per le ragioni già esposte sulla sanatoria. Il secondo motivo è inammissibile, investendo questione non trattata nel giudizio di secondo grado. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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