Controricorso in Cassazione tardivo per decorrenza dalla prima notifica e motivo su accertamento presuntivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3923 del 22.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio per cassazione, il termine di quaranta giorni per la proposizione del controricorso, di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ. nel testo previgente, decorre dalla prima notifica del ricorso, ancorché reiterata nei confronti della medesima parte, salvo che la prima notifica sia viziata da nullità. La rinnovazione della notifica, una volta perfezionatosi il procedimento notificatorio, non determina una nuova decorrenza del termine. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, miri a ottenere un non consentito riesame della valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, come nel caso in cui si contesti la riferibilità di taluni assegni a specifiche fatture. È, infine, inammissibile il motivo di omesso esame di un fatto decisivo in presenza di una doppia conforme, qualora il ricorrente non alleghi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva tre avvisi di accertamento nei confronti del contribuente, titolare di impresa individuale in contabilità semplificata, contestando l’omessa fatturazione di forniture di infissi in alluminio alla società cliente, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza che aveva rinvenuto, presso la sede della clientela, una cartella con assegni intestati al fornitore non riconducibili a fatture emesse. Il contribuente impugnava gli atti impositivi. I ricorsi, riuniti e separatamente decisi, venivano respinti in primo grado e, poi, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermati in appello. Avverso la sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., il termine per la sua proposizione decorre dalla scadenza di quello di venti giorni dal deposito del ricorso, che a sua volta va effettuato entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti. Poiché la prima notifica del ricorso all’Agenzia, presso la Direzione Provinciale, era avvenuta il 19 settembre 2016, il termine di complessivi quaranta giorni, con le proroghe ex art. 155 cod. proc. civ., era scaduto il 31 ottobre 2016. La successiva rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato non poteva valere a far decorrere nuovamente il termine, in assenza di una nullità della prima notifica.

Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi denuncianti violazione di legge. Il primo, riferito all’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 163 TUIR, censurava la mancata valutazione di documentazione che avrebbe dimostrato l’imputazione per competenza dei ricavi a esercizi diversi. Il secondo, fondato sull’art. 6 d.P.R. n. 633/1972, contestava la data di effettuazione dell’operazione imponibile. La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze fossero inammissibili, poiché, dietro l’apparente vizio di violazione di legge, miravano a sollecitare un riesame della valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR. I giudici di merito avevano infatti escluso la riferibilità degli assegni rinvenuti alle fatture prodotte, accertamento fattuale che non può essere rivalutato in sede di legittimità.

Il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamentava l’omesso esame del fatto che i verbalizzanti avevano valorizzato gli assegni in base alla data di incasso e non a quella di ricezione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per il combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. In presenza di una doppia conforme, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., e il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni, onere non assolto. Il ricorso è stato, quindi, complessivamente dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per la mancata rituale costituzione dell’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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