Motivazione apparente e ricorso che non affronta le ragioni di merito (Cass. civ. Sez. III n. 706 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va interpretata, alla luce dell’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ne consegue che la motivazione apparente è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo se il ricorrente si confronta in concreto con le ragioni esposte dal giudice di merito. Il ricorso che si limiti ad enunciare in astratto la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. è inammissibile, perché non sottopone alla Corte un vizio effettivo dell’iter argomentativo, ma una mera divergenza di valutazione.
Il Fatto
Un utilizzatore convenne in giudizio la società concedente dopo la restituzione del veicolo concesso in leasing. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo legittima la riconsegna del bene: la società, a fronte del mancato pagamento di alcune rate, si era avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, con conseguente scioglimento del rapporto e venir meno del titolo detentivo.
La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per anomalia motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto il principio per cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012 — deve essere letta, secondo i canoni dell’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.
Su questa premessa la Corte rileva che il ricorrente si è limitato a una mera enunciazione del vizio. Ha prospettato in astratto la violazione del paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., senza confrontarsi con la motivazione resa dai giudici di merito.
I giudici di appello, invece, hanno illustrato in modo ampio e percepibile le ragioni in iure della legittimità della riconsegna. Hanno evidenziato che la società concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, che il contratto si era risolto di diritto e che era venuto meno ogni titolo a detenere il bene.
La Corte sottolinea che l’iter logico è del tutto percepibile e che sono stati esplicitati i singoli passaggi di interconnessione tra conclusioni e relative premesse. Le affermazioni motivazionali non presentano profili di contraddittorietà tali da far ipotizzare un difetto di motivazione rilevante.
Il motivo è dunque infondato. La Corte rigetta il ricorso e, in applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Cass. Sez. Un. n. 36069 del 2023. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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