Censura che presuppone credito in lire non tiene conto della decisione (Cass. civ. Sez. II n. 705 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che muova da un presupposto di fatto diverso da quello posto a fondamento del decreto impugnato è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi e non ne evidenzia l’eventuale errore. Se la censura lamenta una inesatta quantificazione del credito insinuato al passivo fallimentare, l’errore che ne derivi è un errore di fatto da far valere con il rimedio della revocazione, non con il giudizio di legittimità. L’errore revocatorio presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza e l’altra dagli atti, deve consistere in una svista materiale o di percezione, risultare con immediatezza e obiettività ed essere essenziale e decisivo.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia propone opposizione davanti alla Corte d’Appello di Napoli avverso il decreto monocratico che aveva accolto la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, liquidando in favore della società istante la somma di euro 4.400,00, pari a euro 400 per ciascuno degli undici anni di ritardo.

La Corte d’Appello rigetta l’opposizione. Osserva che l’istanza di ammissione al passivo aveva ad oggetto un credito di considerevole entità e che la irrisorietà della pretesa non può desumersi dalle condizioni patrimoniali del soggetto leso, né parametrarsi al risultato utile conseguito nella procedura presupposta. Il Ministero ricorre allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono tutti incentrati sul valore della causa e sull’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001. Il Ministero sostiene che la presunzione relativa di insussistenza del danno operi anche nella fase di opposizione, con inversione dell’onere probatorio a carico della società resistente, e che il limite dell’art. 2-bis, comma 3, legge n. 689 del 1981 imponga di non liquidare un indennizzo superiore al credito effettivamente soddisfatto.

La Corte rileva che tutte le censure muovono dal medesimo presupposto: che il credito per il quale la società si era insinuata al passivo ammontasse a lire 2.673.752. Il presupposto è però smentito dal decreto impugnato, che quantifica la stessa somma in euro e ribadisce, in altro passaggio, che l’originaria istanza di ammissione aveva ad oggetto un importo superiore ai 2,5 milioni di euro.

La motivazione della Corte d’Appello si costruisce interamente su tale significativo valore del credito. Le doglianze del Ministero, invece, presuppongono un credito di importo diverso, in lire anziché in euro, e pertanto non tengono conto della decisione e non ne evidenziano l’eventuale errore di quantificazione.

Da qui la declaratoria di inammissibilità. Il Collegio aggiunge che, ove l’errore sussistesse, si tratterebbe di un errore di fatto da far valere con la revocazione, non con il ricorso per cassazione. Sul punto richiama il principio secondo cui l’errore revocatorio presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto e deve consistere in una svista materiale o di percezione, risultare con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo, sì che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa (Sez. VI-2, ordinanza n. 16439 del 10.06.2021).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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