Correzione dell’errore materiale non riapre i termini per l’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 707 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale di un provvedimento giurisdizionale non produce l’effetto di riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza corretta. Ne consegue che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell’errore materiale rileva ai fini della valutazione del superamento del termine ragionevole, ma non ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine perentorio semestrale per la proposizione della domanda. Tale termine decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto, anche quando sia pendente il procedimento di correzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione, riferita a un processo penale svoltosi davanti al Giudice di pace e durato oltre dieci anni e sei mesi.
La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto, rilevando che la domanda era tardiva e che la correzione dell’errore materiale sulla sentenza penale non incideva sulla decorrenza del termine di impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudizio presupposto doveva considerarsi definito solo con la correzione, e non con la pubblicazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che la notifica del ricorso è nulla, perché effettuata all’indirizzo di posta elettronica del gabinetto del Ministro e non all’Avvocatura dello Stato. Tuttavia, in applicazione del principio della ragione più liquida, la Suprema Corte esenta sé stessa dal rinnovare la notifica quando le doglianze sono manifestamente infondate.
Nel merito, i due motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente perché connessi. Il ricorrente assumeva che la sentenza penale fosse divenuta irrevocabile solo con l’udienza di correzione dell’errore materiale, e che da tale data dovesse decorrere il termine semestrale per la domanda di equa riparazione.
La Corte ribadisce il principio, costante tanto nel processo civile quanto in quello penale, secondo cui la correzione di un provvedimento del giudice non riapre i termini di impugnazione. Nel processo penale l’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non riapre i termini, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Cass. pen., Sez. III n. 13366 del 27.02.2024).
Analogo principio vale nel processo civile: l’impugnazione dell’ordinanza di correzione, da proporsi nel termine decorrente dalla notifica, può avere ad oggetto solo la legittimità ed esattezza della correzione, non il merito della sentenza. L’impugnazione relativa al merito va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine decorrente dalla data della sentenza stessa (Sez. VI n. 20691 del 01.09.2017).
Quanto all’equa riparazione, la Corte richiama il principio secondo cui il procedimento di correzione dell’errore materiale rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine perentorio semestrale per la proposizione del ricorso, che decorre dalla definizione del giudizio presupposto anche in pendenza del procedimento di correzione (Sez. VI n. 38473 del 06.12.2021).
Nella specie, dunque, trova conferma il provvedimento impugnato, che aveva ritenuto tardiva la domanda, essendo decorso il termine semestrale dalla data di definizione del giudizio presupposto e non dalla data della correzione materiale. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese per l’assenza di difese dell’intimato.
Nota della Redazione
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