Redditometro e contraddittorio preventivo: onere di prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 797 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del cd. vecchio redditometro, applicabile ratione temporis agli accertamenti sintetici antecedenti alle modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, non sussiste nel diritto tributario nazionale alcun obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo imponga. La disciplina dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli indici di capacità contributiva, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Resta a carico del contribuente l’onere di provare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, perché costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, non essendo sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. Il giudice del merito che accolga l’appello fondandosi su circostanze non dedotte e su generiche allegazioni familiari incorre in ultrapetizione e in motivazione solo apparente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2008, rilevando una capacità contributiva superiore ai redditi dichiarati nel biennio 2007-2008, calcolata con metodo sintetico sulla base degli elementi indice nella disponibilità del contribuente. L’accertamento riguardava il solo anno 2008.
Il contribuente impugnava l’atto dinnanzi alla C.t.p. di Firenze, che rigettava il ricorso. In appello la C.t.r. della Toscana accoglieva il gravame. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Commissione regionale aveva annullato l’avviso per la mancata sussistenza dello scostamento di un quarto tra reddito accertato e dichiarato per due periodi d’imposta, ma tale censura non era stata proposta dal contribuente né in primo né in secondo grado. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (Cass. n. 9002 del 2018, Cass. n. 8048 del 2019, Cass. n. 15002/2023).
Il secondo motivo è assorbito e, comunque, infondato: dagli atti emerge che lo scostamento era stato valutato dall’Ufficio e specificato nella motivazione dell’atto.
Il quarto motivo è fondato. Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione finanziaria un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, fuori dalle ipotesi espressamente previste (Cass. n. 3885/2016; Sezioni Unite n. 24823/2015). Per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste solo se specificamente sancito. Quanto alla natura del redditometro, l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, configura una presunzione legale relativa, con prova contraria a carico del contribuente, chiamato a documentare la provenienza non reddituale delle somme (Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10266/2019, Cass. n. 21335/2015).
La Corte precisa i confini della prova contraria: non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica, occorrendo la dimostrazione documentale della entità e della durata del possesso, desumibile anche dagli estratti dei conti correnti (Cass. n. 37985/2022, Cass. n. 12889/2018, Cass. n. 8995/2014).
Il terzo motivo è anch’esso fondato. La Commissione regionale, senza motivare, aveva addotto la situazione familiare e il reddito disponibile in tale ambito quali ragioni di accoglimento, senza verificare se il reddito familiare fosse stato sintomaticamente utilizzato per le maggiori spese contestate. La motivazione è solo apparente. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla C.t.r. della Toscana in diversa composizione.
Nota della Redazione
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