Attività agricole connesse, onere della prova sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17951 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le attività agricole si qualificano come connesse solo quando ricorrono le condizioni dell’art. 2135 cod. civ. e i prodotti rientrano tra quelli individuati dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986. La semplice commercializzazione di prodotti agricoli altrui, non legata da strumentalità e complementarità con la coltivazione del fondo o l’allevamento, resta estranea al reddito agrario e al regime forfettario. A fronte delle contestazioni dell’ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare la natura connessa dell’attività e la prevalenza di quella agricola, secondo il principio di vicinanza della prova. La motivazione che ribalta tale onere sull’Amministrazione incorre in un vero e proprio difetto di sussunzione, censurabile come violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
Il Fatto
Un’azienda agricola è stata sottoposta a verifica fiscale. Il processo verbale di constatazione ha rilevato che l’attività commerciale era prevalente, avendo la contribuente commercializzato prodotti agricoli acquistati da terzi e operato il lavaggio di prodotti ortofrutticoli in un capannone ricevuto in comodato da altra società. L’ufficio ha emesso avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, distinguendo i ricavi dell’attività agricola da quelli d’impresa e recuperando a tassazione i redditi non dichiarati.
La contribuente ha impugnato l’atto. La CTP de L’Aquila ha accolto il ricorso, ritenendo prevalente l’attività agricola e connessa quella di lavaggio. La CTR dell’Abruzzo ha respinto l’appello dell’ufficio, ravvisando non provato l’acquisto di prodotti altrui. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 2135, 2697 e 2700 cod. civ., degli artt. 32, 34 e 55 del TUIR e del d.m. 19.03.2004.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento costante in materia: le attività agricole sono connesse quando ricorrono le condizioni dell’art. 2135 cod. civ. e i prodotti ricadono tra quelli del decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986. Se l’attività e i prodotti non sono sussumibili in tale ambito, resta escluso il regime forfettario e si applica quello ordinario, come affermato da Cass. n. 8128 del 22.04.2016 e da Cass. n. 27535/2022.
Il Collegio richiama poi il principio di vicinanza della prova. In tema di allevamento del bestiame, Sez. V n. 3487 del 14.02.2014 ha posto a carico del contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell’accertamento. Nella stessa direzione, sul piano concorsuale, Sez. I, ord. n. 3647 del 07.02.2023 ha statuito che l’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo che svolga anche attività di trasformazione e commercializzazione postula la dimostrazione delle condizioni di connessione, con onere a carico di chi le invoca ex art. 2697, comma 2, cod. civ.
La Corte osserva che il reddito agrario è disciplinato dall’art. 32 del TUIR con regime forfettario su base catastale, ma la mera commercializzazione di prodotti altrui non vi rientra, essendo priva di legame di strumentalità e complementarità con la coltivazione o l’allevamento, come chiarito dalla Circolare n. 44/E/2004. A fronte delle contestazioni, era dunque onere della contribuente dimostrare la natura connessa dell’attività di acquisto, lavaggio e rivendita di prodotti di terzi.
Il vizio della sentenza impugnata è individuato nel difetto di sussunzione: la CTR ha posto a carico dell’ufficio la prova degli acquisti, ritenendo che la loro mancata dimostrazione provi di per sé la prevalenza dell’attività connessa. Tale affermazione è una mera petizione di principio, poiché l’acquisto di prodotti altrui, il loro trattamento e la rivendita sono circostanze incontestate. La motivazione appare qualitativamente insufficiente e valorizza elementi di fatto inidonei a trarre le conseguenze giuridiche affermate, integrando la falsa applicazione dell’art. 2135, comma 3, cod. civ. e dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR.
Il motivo è accolto. La decisione è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 32 TUIR – Reddito agrario
- Art. 34 TUIR – Determinazione del reddito agrario
- Art. 55 TUIR – Redditi d'impresa