Detrazione Iva e operazioni oggettivamente inesistenti: l’Ufficio deve provare l’utilizzo del credito in compensazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15845 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione dell’imposta per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente può perdere il diritto alla detrazione solo per la parte del credito che, alla luce dell’accertamento in fatto, risulti essere stata effettivamente utilizzata in compensazione. Il giudice di merito, nell’annullare l’avviso di accertamento per la parte relativa al credito non ancora utilizzato, deve verificare l’eventuale utilizzo in compensazione del credito residuo, anche negli anni successivi a quello oggetto di verifica, al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità dell’imposta e di evitare qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale. La mera allegazione in dichiarazione di un credito non spettante integra una violazione formale che non determina un concreto danno erariale, salvo che al suo utilizzo non segua il mancato versamento dell’imposta.
Il Fatto
A seguito di una segnalazione della Direzione Centrale Accertamento, l’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui recuperava, per l’anno 2011, l’Iva indebitamente detratta pari a euro 176.000,00, in relazione a una fattura emessa dalla società cedente per l’acquisto di un immobile.
L’operazione, secondo l’Ufficio, era oggettivamente inesistente, in quanto inserita in un più ampio meccanismo fraudolento posto in essere da un gruppo di società prive di autonoma struttura operativa e facenti capo a un unico soggetto. La società contribuente impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale ne annullava la pretesa per la parte eccedente la quota di credito effettivamente utilizzata in compensazione nell’anno (euro 54.992,00). La Commissione tributaria regionale confermava tale decisione, rigettando l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, richiama i principi in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. L’Ufficio, che contesti la detrazione, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata effettuata, anche attraverso elementi indiziari; il contribuente deve invece dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, prova che non può consistere nella sola esibizione della fattura o dei mezzi di pagamento, facilmente falsificabili.
La Corte evidenzia che, secondo l’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura anche per operazioni inesistenti (c.d. principio di cartolarità), ma che il diritto alla detrazione sussiste solo per le operazioni reali, essendo inerente al meccanismo dell’Iva che un’operazione fittizia non possa dare diritto ad alcuna detrazione.
La sentenza impugnata, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La CTR, pur avendo accertato l’indebita detrazione dell’intero importo di euro 176.000,00, ha annullato l’avviso per la parte eccedente la quota di credito effettivamente utilizzata in compensazione nel 2011, senza verificare il successivo utilizzo del credito residuo. La Corte precisa che, in presenza di un credito Iva non spettante, il giudice di merito deve accertare se il contribuente abbia utilizzato in compensazione il credito residuo anche negli anni successivi, al fine di evitare il rischio di perdita del gettito fiscale.
La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14178 del 2019; Cass. n. 2882 del 2017), ribadisce che la mera irregolarità nella dichiarazione del credito non configura un illecito se non seguita dal mancato versamento di imposte, ma che tale principio non può trovare applicazione quando il credito sia stato effettivamente utilizzato, ancorché in annualità successive. L’accertamento in fatto dell’utilizzo in compensazione è riservato al giudice di merito, cui la causa viene rinviata.
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Nota della Redazione
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